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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13135/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari (giudice dell'esecuzione) che, su istanza ex art. 669 c.p.p. avanzata in favore di Antonio Lavacca, aveva revocato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/04/2017 (irrevocabile il 18/03/2018). Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale sulla competenza in sede esecutiva, sostenendo che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e idoneo a radicare la competenza era la sentenza del Tribunale di Bari del 01/04/2015, confermata dalla Corte d'appello di Bari il 16/09/2020 (irrevocabile il 01/10/2020), per cui la Corte d'appello di Bari che aveva deciso sull'incidente di esecuzione non era competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la competenza del giudice dell'esecuzione sia funzionale, assoluta e rilevabile d'ufficio. Ha applicato l'art. 665 c.p.p. coordinandolo con il principio di perpetuatio iurisdictionis (tenendo conto della data della richiesta in sede esecutiva) e con l'art. 665 comma 2 c.p.p. (che disciplina i casi di conferma/riforma in appello limitati alla pena). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, in relazione alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse la sentenza del Tribunale di Bari del 01/04/2015, poi confermata dalla Corte di appello di Bari il 16/09/2020 (irrevocabile 01/10/2020). Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.

Norme richiamate

  • art. 669, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale della richiesta incidentale di esecuzione con cui è stata proposta l'istanza a favore di Lavacca; norma richiamata come base per l'intervento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo

    Regola primaria per individuare il giudice dell'esecuzione quando vi sono più provvedimenti da giudici diversi: la competenza spetta a chi ha emesso l'atto divenuto irrevocabile per ultimo, valutato in relazione alla data della richiesta esecutiva (perpetuatio iurisdictionis).

  • art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

    Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello

    Occorre verificare se la decisione di appello abbia inciso solo su questioni 'in relazione alla pena' (intesa in senso ampio, comprendente applicazione ed esecuzione della pena). Se così, la competenza in sede esecutiva resta al giudice di primo grado; se l'appello ha riformato la decisione su questioni sostanziali diverse, la competenza passa al giudice d'appello.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, Sent. n. 31946/2008)

    Principio che la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile, e la sua violazione determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e assoluta: va determinata con cura e la sua violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio.
  • Quando l'esecuzione riguarda provvedimenti di giudici diversi, la competenza spetta a chi ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, valutato in rapporto alla data della richiesta di incidente di esecuzione (principio della perpetuatio iurisdictionis).
  • Se sulla vicenda è intervenuto l'appello, occorre accertare se la decisione di appello ha modificato la pronuncia solo 'in relazione alla pena' (in senso ampio): in tal caso la competenza in sede esecutiva rimane al giudice di primo grado; se l'appello ha riformato la decisione su questioni sostanziali, la competenza è del giudice d'appello.
  • Prima di decidere un incidente di esecuzione verificare sempre (a) la cronologia delle irrevocabilità delle sentenze rilevanti; (b) la natura delle modifiche operate in sede di appello; (c) la data della richiesta esecutiva, per individuare correttamente il giudice competente.
  • Se un giudice incompetente decide sulla esecuzione, la decisione è annullabile e gli atti devono essere trasmessi al giudice territorialmente e funzionalmente competente.

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