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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27452/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del G.I.P. di Monza, l'imputato era stato ritenuto responsabile, tra l'altro, di riciclaggio in concorso e aggravato in relazione ai capi 9 e 15 della rubrica. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 9, sostenendo che la condotta attribuita all'imputato consistesse in una mera retrocessione di contante a favore di un coimputato, dopo che il denaro sarebbe già stato oggetto di una precedente operazione dissimulatoria ad opera di soggetti diversi; di conseguenza, la restituzione agli autori del reato presupposto di proventi ormai "ripuliti" non integrerebbe la condotta tipica del riciclaggio. La Corte ha però ritenuto il motivo non consentito, perché non volto a far emergere un errore manifesto di qualificazione giuridica immediatamente desumibile dal testo dell'imputazione e dalla sentenza, ma una contestazione aspecifica e non autosufficiente del fatto. Ha inoltre richiamato il principio per cui il riciclaggio è reato a forma libera, anche a consumazione prolungata, e può essere integrato da operazioni successive, frammentarie o progressive, comprese il trasferimento o la riacquisizione di denaro di provenienza delittuosa; pertanto la successiva operazione di retrocessione non è di per sé un post-factum non punibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto non era configurabile come errore manifesto. Conseguentemente ha applicato la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per specifici motivi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto; tale motivo è però ammissibile solo nei casi di errore manifesto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 648-bis c.p.

    il riciclaggio è qualificato come reato a forma libera, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive; anche trasferimenti successivi o riacquisizioni di denaro già "ripulito" possono integrare la fattispecie.

  • art. 110 c.p.

    richiamato nella contestazione come norma sul concorso di persone nel reato.

  • art. 61-bis c.p.

    richiamato nella contestazione come aggravante, ma senza specifica trattazione autonoma nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è esperibile per erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile senza margini di opinabilità dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, proponga una censura non autosufficiente o non immediatamente evincibile dagli atti decisori, poiché in tal caso il motivo non rientra nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il delitto di riciclaggio ha struttura di reato a forma libera e può essere realizzato anche mediante una sequenza di operazioni frammentarie o progressive; un successivo trasferimento, prelievo o riacquisizione di denaro di provenienza illecita può integrare autonomamente la fattispecie, anche se il denaro risulta già oggetto di precedenti passaggi dissimulatori.
  • La mera qualificazione di una condotta come successiva rispetto a un pregresso occultamento del provento illecito non basta a escludere la tipicità del riciclaggio, ove l'operazione successiva conservi una funzione di trasferimento o dissimulazione del bene di provenienza delittuosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici

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