Cassazione Penale, Sentenza n. 41059/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore contestava la sentenza della Terza Sezione che aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso; deduceva la violazione dell'art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 sostenendo che, nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare, la Corte territoriale avrebbe notificato al difensore una requisitoria relativa a diverso giudizio. Nello specifico il difensore rilevava che, sebbene la PEC inviata il 29/03/2024 risultasse indirizzata al difensore con oggetto relativo al procedimento contro Giovanni Basciano, il file allegato era denominato "ABDALLAH ALAEDDINE.pdf" e conteneva la requisitoria di altro imputato, sicché non sarebbe stata trasmessa alla difesa la requisitoria/conclusioni del Procuratore Generale relative al processo di Basciano. Sulla base di ciò si invocava la nullità di ordine generale a regime intermedio per omessa trasmissione delle conclusioni del P.G., richiamando orientamento della giurisprudenza (ex multis, Sez. V, n. 18700/2022).
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte non fossero ammissibili nel giudizio ex art. 625‑bis c.p.p. e che non sussistesse un errore di fatto percettivo della Suprema Corte: la Corte ha verificato nel fascicolo che la requisitoria del Procuratore Generale, datata 20/03/2024, era stata notificata all'Avv. Vincenzo Menicucci il 29/03/2024 alle ore 10:06 con esito di "avvenuta accettazione" e "avvenuta consegna". Pertanto non è stato dimostrato che la Suprema Corte abbia travisato gli atti (al più si sarebbe potuto trattare di un errore di valutazione, non sindacabile con il rimedio invocato). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi costituzionali richiamati).
Norme richiamate
d.l. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 2
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla corretta trasmissione delle requisitorie/conclusioni in procedimenti celebrati con rito cartolare; la Corte valuta l'asserita violazione alla luce della documentazione di notifica presente nel fascicolo.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze passate in giudicato; interpretato dalla Corte nella parte in cui limita l'impugnazione agli errori percettivi dovuti a svista o equivoco nella lettura degli atti interni e non ai giudizi di valutazione.
Richiamato implicitamente come termine di proponibilità per eccezioni relative alla nullità di ordine generale a regime intermedio (la giurisprudenza invocata dal ricorrente lo considera rilevante per l'impugnazione).
Fondamento della condanna alle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per differenziare l'errore di fatto (percezione) dall'errore di giudizio (valutazione); stabilisce che non è errore di fatto ciò che è valutativo.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Principio secondo cui la lacuna motivazionale può costituire errore di fatto solo quando derivi da una svista materiale (mancata lettura di un motivo) e quando la mancata considerazione abbia causalmente determinato una decisione diversamente adottabile.
Sez. V, n. 18700 del 29/03/2022
Orientamento invocato dal ricorrente secondo cui l'omessa trasmissione delle conclusioni del P.G. alla difesa determina nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte però valuta caso per caso la sussistenza della nullità e la prova della mancata ricezione/conoscenza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto dei principi in tema di condanna alle spese e al riparto delle conseguenze processuali in ipotesi di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano determinato causalmente una diversa decisione; non è lo strumento per sindacare valutazioni o apprezzamenti giurisdizionali.
- La mera discrepanza formale nell'oggetto della PEC non è sufficiente: per far valere l'omessa trasmissione delle conclusioni del P.G. la difesa deve provare non solo la presenza di un allegato diverso, ma anche che la requisitoria pertinente non era effettivamente presente nel fascicolo disponibile alla Corte e che la sua mancata considerazione ha avuto incidenza decisiva.
- Quando si contesta la correttezza della notifica telematica è essenziale acquisire e conservare le attestazioni di invio, ricezione, il nome del file allegato e il relativo contenuto salvato (scegliere sin da subito strumenti di conservazione probatoria delle PEC e degli allegati).
- Se si ritiene che la Corte non abbia preso in considerazione le conclusioni del P.G., occorre individuare un nesso causale necessario tra quella omissione e la decisione; in mancanza di tale nesso, la censura sarà considerata errore di valutazione non ammissibile con il rimedio straordinario.
- In presenza di profili di nullità di ordine generale a regime intermedio (es. omessa trasmissione delle conclusioni del P.G.), la tempestività è determinante: valutare l'opportunità di sollevare l'eccezione nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p. e di documentare immediatamente l'effettiva carenza probatoria.
- Prima di proporre un rimedio straordinario, verificare integralmente il fascicolo processuale e chiedere, se necessario, integrazioni documentali o certificazioni sulla consistenza degli atti notificati e sugli allegati PEC per costruire prova convincente di una svista percettiva.
- Se la contestazione verte sul contenuto dell'allegato trasmesso via PEC, è utile allegare copia dell'allegato ritenuto errato, ogni ricevuta informatica e, se possibile, dichiarazioni formali del gestore della posta giudiziaria che attestino la corrispondenza tra oggetto della PEC e file effettivamente consegnato.
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