Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13617/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto fondato su due motivi di impugnazione meramente ripetitivi delle medesime questioni già prospettate in appello e già affrontate e disattese dalla corte territoriale. La difesa sosteneva, in sostanza, la non dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e contestava la valutazione negativa sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, deducendo che la prognosi sfavorevole era stata desunta dalla condotta tenuta dal minore, condotta che aveva già determinato la revoca della messa alla prova. La Corte ha però rilevato che la motivazione di appello era adeguata, logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta, e che i motivi di ricorso non si confrontavano realmente con l’argomentazione complessiva della sentenza impugnata, limitandosi a frammentarla e a riprodurre censure già esaminate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici perché sostanzialmente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. La decisione richiama il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    ometttere le generalità e gli altri dati identificativi

    richiamo alla disciplina della riservatezza in caso di diffusione del provvedimento, senza incidenza sulla decisione di merito

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già puntualmente respinte dal giudice di merito, poiché tali motivi sono non specifici o soltanto apparenti.
  • Il giudizio di legittimità richiede un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata: non basta reiterare singole obiezioni se non si misurano con l’impianto argomentativo unitario e complessivo della decisione.
  • Quando la corte di merito ha motivato in modo adeguato, logico e non contraddittorio su un punto decisivo, la mera contestazione difensiva che ignori quella motivazione non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
  • La valutazione negativa sulla sospensione condizionale della pena può essere sorretta dalla prognosi sfavorevole desunta dalla condotta dell’imputato, ove il giudice di merito la motivi in modo congruo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.