Cassazione Penale, Ordinanza n. 13617/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto fondato su due motivi di impugnazione meramente ripetitivi delle medesime questioni già prospettate in appello e già affrontate e disattese dalla corte territoriale. La difesa sosteneva, in sostanza, la non dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e contestava la valutazione negativa sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, deducendo che la prognosi sfavorevole era stata desunta dalla condotta tenuta dal minore, condotta che aveva già determinato la revoca della messa alla prova. La Corte ha però rilevato che la motivazione di appello era adeguata, logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta, e che i motivi di ricorso non si confrontavano realmente con l’argomentazione complessiva della sentenza impugnata, limitandosi a frammentarla e a riprodurre censure già esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici perché sostanzialmente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. La decisione richiama il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
ometttere le generalità e gli altri dati identificativi
richiamo alla disciplina della riservatezza in caso di diffusione del provvedimento, senza incidenza sulla decisione di merito
non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già puntualmente respinte dal giudice di merito, poiché tali motivi sono non specifici o soltanto apparenti.
- Il giudizio di legittimità richiede un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata: non basta reiterare singole obiezioni se non si misurano con l’impianto argomentativo unitario e complessivo della decisione.
- Quando la corte di merito ha motivato in modo adeguato, logico e non contraddittorio su un punto decisivo, la mera contestazione difensiva che ignori quella motivazione non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
- La valutazione negativa sulla sospensione condizionale della pena può essere sorretta dalla prognosi sfavorevole desunta dalla condotta dell’imputato, ove il giudice di merito la motivi in modo congruo.
Come è indicizzato
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