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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19331/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/10/2022 con cui era stato rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Luisa Cautiero avverso l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza del Pretore di Napoli del 3/11/1997 per più fabbricati realizzati abusivamente. La ricorrente (per tramite del difensore) denunciava mancata contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe affermato che il giudice di merito si era limitato ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 38, comma 2, legge 47/1985 per mancata produzione della certificazione di congruità, senza invece escludere definitivamente la condonabilità. Si sosteneva che una valutazione di astratta condonabilità consentirebbe la revoca dell'ordine di demolizione e che, successivamente alla condanna, sarebbe stato rilasciato un permesso in sanatoria (ex lege n. 724/1994).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorso non specificava se la ricorrente fosse la condannata o terza, quale rapporto avesse con gli immobili, a quale regime di condono ci si riferisse e non forniva elementi concreti riguardo alla condonabilità degli immobili. Il motivo proposto è stato ritenuto vago e fondato su una personale interpretazione della sentenza di condanna, in violazione dell'art. 581 c.p.p. È stato inoltre affermato che la mera valutazione astratta di condonabilità non è sufficiente alla revoca dell'ordine di demolizione: il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del titolo sanatorio sopravvenuto (presupposti per l'emanazione, legittimazione del beneficiario, tempestività della domanda, requisiti strutturali e temporali, vincoli ecc.), richiamando la giurisprudenza di Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 (Impagliazzo). La memoria di replica che introduce genericamente il rilascio del condono è stata considerata un nuovo elemento fattuale non valutabile in sede di ricorso. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 47/1985, art. 38, comma 2

    art. 38, comma 2, legge 47 del 1985

    Il giudice di merito aveva ritenuto inapplicabile l'art. 38, comma 2, in assenza della certificazione di congruità richiesta; la Corte segnala che la mera affermazione di astratta non applicabilità senza elementi concreti è insufficiente per revocare un ordine di demolizione.

  • codice di procedura penale, art. 581

    Usata per censurare l'interpretazione personale della sentenza di condanna da parte del ricorrente: i motivi non possono limitarsi a una personale rilettura della sentenza, pena l'inammissibilità per genericità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per disporre la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, qui determinata in via equitativa in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 (Impagliazzo, Rv. 277668)

    Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668

    Richiamata per affermare che, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione in presenza di un titolo sanatorio sopravvenuto, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto molteplici profili (normativa applicabile, legittimazione del titolare, tempestività e requisiti della domanda, vincoli, volumetria/destinazione assentibili). La semplice esistenza formale di un permesso non è sufficiente.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso deve essere preciso: indicare chi è il ricorrente rispetto agli immobili (condannato o terzo), il rapporto giuridico con gli immobili e il regime di condono invocato; la genericità comporta inammissibilità.
  • La mera affermazione di una 'astratta condonabilità' non è sufficiente a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione: occorre dimostrare concretamente i presupposti e la legittimità del titolo sanatorio sopravvenuto.
  • Il giudice dell'esecuzione, per revocare un ordine di demolizione in presenza di un titolo in sanatoria, deve verificare la legittimità del provvedimento concessorio (applicabilità normativa, legittimazione del richiedente, tempestività, requisiti tecnici e rispetto di vincoli), non limitandosi a considerazioni astratte.
  • Elementi nuovi di fatto, depositati tardivamente (es. memoria di replica che introduce il rilascio del condono senza collegamento probatorio), possono essere non valutati in sede di ricorso per cassazione e non sanano la genericità del motivo.
  • Ricorsi formulati in modo vago o su base meramente interpretativa della sentenza di merito sono esposti al rigetto e al pagamento delle spese e delle sanzioni previste (art. 616 c.p.p.).

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