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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1897/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1897/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego paesaggistico parziale e il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità paesaggistica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego parziale della Soprintendenza relativo al nulla-osta paesaggistico richiesto per l’ampliamento in sopraelevazione di un complesso turistico-ricettivo sito nel Comune di Lipari, comprendente ascensore e scala esterna, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. La società sosteneva che l’intervento fosse compatibile con il PRG di Lipari, che aveva classificato l’area come zona D3 consentendo ristrutturazioni e ampliamenti fino al 30% della volumetria esistente, e che i vincoli di inedificabilità e non trasformabilità previsti dall’art. 24 del Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie per gli ambiti RCS fossero venuti meno con l’approvazione del nuovo PRG. Deduceva inoltre che il TAR si fosse discostato senza adeguata giustificazione da precedenti decisioni dello stesso tribunale, avesse erroneamente subordinato l’efficacia del PRG all’adozione di un piano attuativo o PUE, e avesse integrato la motivazione del diniego. Contestava, infine, che la Soprintendenza non avesse considerato adeguatamente le caratteristiche concrete dell’intervento né confutato le osservazioni presentate in sede procedimentale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato l’art. 24 del PTP nel senso che, per gli ambiti RCS, il vincolo assoluto di inedificabilità e non trasformabilità permane fino alla redazione non soltanto del nuovo strumento urbanistico generale, ma anche dei relativi strumenti attuativi, da concertare con la Soprintendenza. Il sopravvenuto PRG di Lipari, in assenza del piano attuativo previsto, non ha quindi caducato il vincolo paesaggistico né ha reso immediatamente realizzabili gli interventi ammessi in via programmatica dal PRG. Il riferimento al PUE non è stato ritenuto meramente eventuale, poiché il piano attuativo mantiene funzioni proprie di raccordo tra trasformazioni territoriali, preesistenze, urbanizzazione e tutela paesaggistica. La società non ha dimostrato che il piano attuativo fosse ormai privo di qualsiasi funzione tipica. Il Collegio ha inoltre ribadito la prevalenza della pianificazione paesaggistica sulle scelte urbanistiche comunali contrastanti, richiamando gli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004. Quanto alla motivazione, il contrasto dell’ampliamento con il vincolo assoluto previsto dall’art. 24 costituiva un contrasto frontale, tale da non imporre una più analitica valutazione della tipologia dell’intervento. Il diniego del 2019 aveva inoltre richiamato le osservazioni endoprocedimentali della società e ne aveva esposto, seppure sinteticamente, le ragioni del mancato accoglimento. Le spese del grado sono state compensate per il mutamento della giurisprudenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 24 del Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie

    “In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la Soprintendenza competente, determinando per ciascun fabbricato gli ampliamenti e le modificazioni d’uso compatibili con il loro recupero edilizio. Lo strumento generale ed attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree dei beni e le emergenze significanti”

    Il vincolo assoluto di inedificabilità e non trasformabilità negli ambiti RCS permane fino all’adozione sia dello strumento urbanistico generale sia del relativo strumento attuativo; il solo PRG non è sufficiente a farlo cessare.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione o nulla-osta paesaggistico oggetto del procedimento.

  • art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale fondamento della prevalenza della pianificazione paesaggistica nel sistema di governo del territorio.

  • art. 145, comma 3, d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni del piano paesaggistico sono prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali incompatibili.

Massime di principio

  • Quando uno strumento di pianificazione paesaggistica subordina la cessazione di un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità alla redazione di nuovi strumenti urbanistici e attuativi, l’approvazione del solo PRG non è sufficiente: il vincolo permane fino all’adozione anche dello strumento attuativo richiesto.
  • La previsione, contenuta nel PRG, di interventi edilizi in un’area soggetta a pianificazione paesaggistica non consente l’immediata realizzazione degli interventi se le disposizioni comunali hanno natura programmatica e necessitano di strumenti attuativi espressamente previsti.
  • La necessità del piano attuativo può essere esclusa soltanto quando sia dimostrato che esso non potrebbe più svolgere alcuna delle sue funzioni tipiche; tale dimostrazione non è richiesta quando il piano mantiene funzioni di raccordo tra trasformazioni territoriali, urbanizzazione, preesistenze e tutela paesaggistica.
  • La pianificazione paesaggistica prevale sulle scelte urbanistiche comunali incompatibili, sicché la conformità di un intervento al PRG non è sufficiente a fondarne la realizzabilità in presenza di un vincolo paesaggistico ancora efficace.
  • In presenza di un contrasto frontale tra l’intervento edilizio e un vincolo paesaggistico assoluto di inedificabilità e non trasformabilità, l’amministrazione può motivare il diniego mediante il richiamo a tale incompatibilità senza procedere a una dettagliata valutazione della specifica tipologia dell’intervento.
  • Un diniego paesaggistico è adeguatamente motivato quando richiama le osservazioni endoprocedimentali del privato e indica, anche sinteticamente, le ragioni del loro mancato accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioni
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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