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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico del contribuente - Effettiva esistenza delle operazioni contestate - Necessità - Regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento - Non sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione dell'ammissibilità di detrazione IVA e della deduzione di costi in relazione a fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti; questione dell'onere della prova circa l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate

La decisione

la Corte ha stabilito il principio secondo cui, in presenza di fatture riferite ad operazioni sospette di inesistenza, l'Ufficio deve fornire elementi probatori diretti o indiziari che dimostrino che l'operazione fatturata non è stata effettivamente eseguita; una volta forniti tali elementi, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni con mezzi di prova idonei; la mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o la prova dell'uso di mezzi di pagamento non sono, di norma, sufficienti a provare l'effettiva esecuzione dell'operazione. Se il contribuente non fornisce ulteriori prove, l'accertamento è legittimo

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l'onere della prova; la Corte lo applica stabilendo il principio del duplice onere: iniziale allegazione/prova da parte dell'Ufficio dell'inesistenza dell'operazione e successivo onere del contribuente di provare l'effettiva esecuzione

  • Cass. n. 16437/2015

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che le sole fatture e la regolarità formale non costituiscono prova sufficiente dell'effettiva prestazione

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio contesta fatture per operazioni inesistenti deve prima fornire elementi che rendano plausibile l'inesistenza (indici, contraddizioni, mancanza di documenti di consegna, rapporti commerciali incongruenti)
  • A fronte di tali elementi probatori, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve fornire prove concrete e dirette dell'effettiva prestazione (contratti, ddt/bolle di consegna, corrispondenza commerciale, prove di integrazione operativa, testimonianze, riconciliazioni di magazzino, ecc.)
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o la dimostrazione dell'uso di mezzi di pagamento non sono sufficienti per provare l'effettiva effettuazione dell'operazione, poiché tali elementi possono essere agevolmente utilizzati per simulare operazioni fittizie
  • Prassi difensiva consigliata: conservare e produrre elementi complementari (contratti, ordini, DDT, corrispondenza, prove di esecuzione lavori o consegne, evidenze bancarie che collegano le prestazioni all'attività), e documentare l'integrazione delle operazioni nella gestione aziendale
  • Se il contribuente non riesce a fornire prove supplementari rispetto alla mera documentazione formale, l'accertamento dell'Ufficio basato su elementi di sospetto può essere confermato

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