Cassazione Penale, Ordinanza n. 26526/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza resa dalla Corte d'appello. Dal testo emerge però solo che le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e non conformi ai requisiti di specificità: mancava la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e mancavano i necessari e congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Non sono desumibili dal testo i fatti storici del procedimento né il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto né si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze siano formulate in modo generico e non consentano di individuare con precisione le ragioni di diritto dedotte.
- La specificità del motivo impugnatorio richiede un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata; non sono sufficienti contestazioni meramente assertive o non correlate ai passaggi decisivi della sentenza.
- La violazione dei requisiti di specificità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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