Sentenza n. 3754/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 7.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.35740, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 11.10.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” (indicata come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo al periodo 2001/2002, con i relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 7 ottobre 2022, notificata l’11 ottobre 2022, relativa al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2001/2002. Ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 1, 3 e 21-bis della legge n. 241/1990, dei principi di legalità, buon andamento e irretroattività dell’atto amministrativo, violazione ed elusione del giudicato, nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha inoltre contestato la prescrizione del preteso credito e degli interessi, ai sensi dell’art. 3 del regolamento CEE n. 2988/1995 e degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c.; la violazione dell’art. 1282 c.c.; la violazione degli artt. 2 e 8 del regolamento CEE n. 3950/1992 e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea; la violazione e l’elusione di giudicati penali e comunitari; nonché la violazione dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009 e dei principi di trasparenza. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, evidenziando la sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa costituita dall’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo le nuove disposizioni. Poiché la comunicazione impugnata era stata notificata l’11 ottobre 2022, essa è divenuta inefficace ex lege; l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base della disciplina sopravvenuta. Ne consegue il venir meno dell’interesse alla decisione di annullamento dell’atto originariamente impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione di AGEA.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto ex lege le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; la norma è stata applicata perché l’atto impugnato è divenuto inefficace ex lege.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce che determinati provvedimenti amministrativi già notificati sono privi di effetto e devono essere sostituiti da nuovi atti adottati secondo la disciplina sopravvenuta, il giudizio di annullamento avverso il provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato non comporta una decisione sui vizi originariamente dedotti, ma determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento, ferma restando la necessità per l’amministrazione di procedere alla nuova determinazione prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →