Cassazione Penale, Ordinanza n. 01567/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo violazione di legge. Il ricorso si fondava sull'assunto che la valutazione negativa sulle attenuanti fosse erronea nonostante la confessione resa dall'imputato in sede di convalida dell'arresto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e immune da vizi logici valorizzando elementi ostativi preponderanti, in particolare i precedenti penali e le pendenze giudiziarie dell'imputato, anche per reati della stessa indole.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi preponderanti, come i precedenti penali e le pendenze giudiziarie dell'imputato, con motivazione congrua e priva di vizi logici.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente e fondi il giudizio su elementi ostativi rilevanti, quali i precedenti penali e le pendenze dell'imputato.
- La confessione dell'imputato, anche se resa in sede di convalida dell'arresto, non impone automaticamente la concessione delle attenuanti generiche ove il giudice ritenga prevalenti elementi negativi della personalità e del suo vissuto giudiziario.
- Il ricorso per cassazione che censuri il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito senza evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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