Cassazione Penale, Sentenza n. 43099/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale relativo a pena residua di 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per reati di associazione per delinquere e plurime ricettazioni (fatti 2013-2014). Il ricorrente contestava: 1) nullità dell'ordinanza per mancata e insufficiente motivazione rispetto agli elementi probatori positivi prodotti (relazione socio-familiare dell'assistente sociale, relazione UEPE, attestazioni di lavoro e volontariato, integrazioni istruttorie sul domicilio); 2) manifesta contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale avrebbe dato prevalente rilievo a elementi datati e incerti (pregiudizi e pendenze) trascurando gli elementi che attesterebbero il ravvedimento e i progressi dal 2018 in poi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata e logica, fondata sulla carenza di significativi progressi trattamentali e sulla presenza di precedenti, pendenze e informazioni di polizia; la valutazione di merito sul grado di emenda e sull'idoneità dell'affidamento è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La Corte ha inoltre ricordato che, anche di fronte ad elementi positivi, il Tribunale può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come fondamento della censura di nullità per manifesta contraddittorietà; la Corte non ha ritenuto la censura fondata e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992 (Caroso)
Richiamata per il principio che la valutazione dell'idoneità dell'affidamento in prova è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione o illogica; conferma la legittimità della valutazione del Tribunale di merito.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
Indicata per elencare le fonti che il Tribunale deve valutare (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) ai fini della decisione sull'affidamento; la Corte ha ritenuto che tali elementi siano stati adeguatamente considerati.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo)
Ribadisce che, anche in presenza di elementi positivi, il Tribunale può richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi; principio applicato per motivare il diniego.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o illogica.
- Il Tribunale deve valutare congiuntamente elementi negativi (reati commessi, precedenti, pendenze, segnalazioni di polizia) ed elementi positivi (condotta carceraria, lavoro stabile, attività di volontariato, relazione UEPE, parere dell'assistente sociale) per giudicare l'idoneità della misura alternativa.
- Elementi positivi prodotti dalla difesa (lavoro continuativo, ravvedimento dichiarato, relazioni socio-familiari) devono dimostrare progressi significativi e un effettivo processo di revisione critica dei disvalori passati per prevalere sui profili negativi.
- Se il Tribunale, anche dopo integrazioni istruttorie, ritiene insufficienti i progressi, può legittimamente negare l'affidamento e richiedere ulteriori osservazioni; tale decisione difficilmente è annullabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In sede di impugnazione per cassazione è rischioso proporre una mera rivalutazione in fatto degli elementi probatori: la Corte non sostituisce il giudizio di merito e può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende.
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