Cassazione Penale, Sentenza n. 15086/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha applicato gli arresti domiciliari per il reato di partecipazione a associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1) e per reati fine (capo 8). Il motivo unico deduce violazione di legge (art. 273 e 274 cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione: si censura che i gravi indizi non sarebbero sufficienti per ritenere una stabile adesione all'associazione (Mancini sarebbe stato presente solo in quattro giorni e l'associazione sarebbe, di fatto, disarticolata) e che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato le esigenze cautelari attuali, non confrontando le deduzioni difensive relative all'assenza di precedenti, alla occupazione lavorativa e al decorso del tempo rispetto ai fatti (gennaio-febbraio 2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una revisione dei fatti né una diversa valutazione degli indizi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato correttamente la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, videoriprese e servizi di polizia giudiziaria, ricostruendo l'organizzazione del sodalizio (ruoli, turni, retribuzioni, linguaggio in codice, punizioni, capacità di rigenerarsi) e la partecipazione di Mancini in ruoli di vedetta e poi di «centralinista» anche dopo i primi arresti. Ha inoltre considerato adeguata la valutazione delle esigenze cautelari, applicando il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e valutando la ricostituita operatività e la continuità del pericolo di reiterazione nonostante il tempo trascorso e la successiva occupazione lavorativa iniziata il 17/09/2024. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e Mancini è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; dalla decisione consegue l'esecuzione del provvedimento impugnato (applicazione degli arresti domiciliari).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, applicata per qualificare il sodalizio e fondare la partecipazione contestata all'indagato.
Riferimento ai gravi indizi di colpevolezza: la Corte richiede che la motivazione del giudice di merito renda conto adeguatamente delle ragioni che giustificano la gravità del quadro indiziario; la carenza è rilevabile in cassazione solo se vi è violazione di legge o manifesta illogicità.
Riguarda le esigenze cautelari: la Corte richiama il requisito di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e la necessità di una prognosi fondata su elementi concreti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Regime presuntivo applicabile in materia di associazione per delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; la Corte ritiene che la presunzione non sia superata automaticamente dal tempo trascorso e va valutata in rapporto alla continuità operativa e ai ruoli assunti dall'indagato.
Norma che autorizza la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di pronuncia di inammissibilità ritenuta colpevole; applicata per la condanna di euro 3.000.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di esecuzione del provvedimento impugnato conseguenti alla decisione della Corte.
Massime di principio
- La Cassazione non può rivedere i fatti né rivalutare gli elementi di prova: in sede di legittimità è possibile impugnare le misure cautelari solo per violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione; le censure che semplicemente propongono una diversa lettura degli stessi elementi sono inammissibili.
- Per contestare con successo la gravità indiziaria in Cassazione occorre dimostrare specifiche violazioni normative o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nel provvedimento di merito, non una mera alternativa interpretativa.
- Le intercettazioni e le videoriprese sono valutate dal giudice di merito: in Cassazione l'interpretazione del loro contenuto è sindacabile solo se si allega e dimostra un travisamento della prova (contenuto indicato in modo difforme e decisivo).
- Sull'attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) post novellam) è necessaria una prognosi sulla possibilità di reiterazione fondata su elementi concreti (personalità, modalità del fatto, contesto socio-ambientale): non basta il mero decorso del tempo per escludere il pericolo, ma il tempo aumenta l'onere motivazionale del giudice.
- Nel caso di associazioni di traffico di stupefacenti vale un regime presuntivo (art. 275, c.3): la mera cessazione apparente del sodalizio o il tempo trascorso non bastano a far venir meno la presunzione di attualità delle esigenze cautelari se permangono elementi indicativi di continuità operativa o ruolo attivo dell'imputato.
- Per ottenere una misura meno afflittiva è utile che la difesa documenti in modo concreto elementi contrari alla prognosi di pericolosità attuale: stabile e storica occupazione lavorativa dilatata nel tempo, assenza di collegamenti recenti con il circuito criminoso, referenze controllabili e proposte di misure alternative proporzionate e concrete.
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