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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3397/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la conferma della custodia cautelare per i reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.). La difesa sosteneva l'insufficienza della gravità indiziaria: Giacalone avrebbe avuto una semplice conoscenza con il coindagato Sanseverino (poche intercettazioni in quattro anni, soli cinque colloqui), nessun contatto con altri indagati o vertici mafiosi, nessun ruolo concreto nell'organizzazione o nella riscossione del 'pizzo' (non risultano contatti operativi né l'identificazione o l'impiego del "compare" indicato), e le confidenze di Sanseverino sarebbero state mero sfogo. La difesa ha anche prodotto successiva documentazione di assoluzioni degli originari coindagati dalla tentata estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo che le intercettazioni e le risultanze investigative dimostrino l'inserimento di Giacalone nelle dinamiche di Cosa nostra, la sua conoscenza delle regole interne e la sua riconoscibilità come sodale. Ha invece accolto il motivo relativo al concorso nella tentata estorsione: la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha valutato se il presunto emissario indicato da Giacalone sia mai stato individuato o abbia preso contatti con le vittime e, in mancanza di elementi sul seguito della disponibilità manifestata, non sussistono indizi gravi di concorso materiale o morale nell'estorsione. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p., mentre il ricorso è stato respinto per il resto (art. 416-bis).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le risultanze investigative fossero idonee a dimostrare la stabile partecipazione del ricorrente alle dinamiche dell'associazione mafiosa, la sua conoscenza delle regole interne e la capacità di relazionarsi con soggetti di rango, elementi sintomatici di un ruolo di sodale

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La Corte ha richiesto la prova di un concreto seguito alla manifestazione di disponibilità: la mera disponibilità non è sufficiente a configurare il concorso in un reato tentato se non emerge che tale disponibilità abbia prodotto atti idonei a realizzare o a rafforzare il proposito criminoso

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Quanto all'ipotesi estorsiva, la Corte ha ritenuto mancare elementi che collegassero materialmente o moralmente il ricorrente alla realizzazione dell'estorsione (nessuna prova che il messaggero indicato abbia operato o che la disponibilità abbia avuto seguito), ragion per cui l'ordinanza è stata annullata per tale capo

Massime di principio

  • Per la configurazione del reato associativo (art. 416-bis) la valutazione è globale: conversazioni intercettate che mostrano conoscenze con vertici, capacità di intermediazione e conoscenza delle dinamiche interne possono essere ritenute indizi qualificati di partecipazione stabile.
  • Per il concorso in estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) non bastano manifestazioni generiche di disponibilità o adesione ideale: è necessario che emergano elementi che indichino un contributo concreto (contatti, incarichi eseguiti, iniziative materiali o un effettivo rafforzamento del proposito criminoso).
  • La semplice frequenza limitata di colloqui o il vincolo di amicizia non escludono automaticamente l'aggravante associativa, ma il giudice deve motivare la ricostruzione complessiva e il nesso causale tra comportamenti e ruolo associativo.
  • In Cassazione non si esaminano nuovi elementi di fatto depositati dopo il provvedimento impugnato; la Corte valuta la conformità a legge e la logica della motivazione del giudice di merito.
  • Se il provvedimento di gravità indiziaria omette di verificare il seguito operativo di una manifestazione di disponibilità (es. se un messaggero è stato effettivamente incaricato o ha operato), ciò può determinare l'annullamento della misura cautelare con riferimento al reato per il quale mancavano concreti indizi di concorso.

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