Cassazione Penale, Sentenza n. 1583/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato ineseguibile la sola pena accessoria relativa alla sentenza del Tribunale di Fermo dell'8/1/2015 (divenuta definitiva l'8/5/2018), omettendo però di pronunciarsi sulla complessiva pena accessoria dell'obbligo di presentazione presso uffici di polizia in concomitanza con manifestazioni sportive come risultante dal provvedimento di cumulo (durata complessiva 15 anni). Il ricorrente ha denunciato errata applicazione dell'art. 676 c.p.p. e carenza di motivazione, segnalando altresì che la Questura aveva comunicato l'impossibilità di eseguire la pena per mancata indicazione delle compagini sportive e perché alcune società calcistiche richiamate nei provvedimenti non esistevano più.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la posizione esecutiva del condannato con più sentenze deve essere trattata unitariamente (art. 665, comma 4, c.p.p.), e ha disposto che il giudice dell'esecuzione accerti se la pena accessoria complessivamente determinata sia ancora eseguibile e, in caso affermativo, ne precisi le modalità indicandone specificamente le manifestazioni sportive cui si riferisce, ai sensi dell'art. 6, comma 7, L. 401/1989.
Norme richiamate
Richiamata dalla parte ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata erronea; la Corte non entra nel merito dell'art. 676 ma accoglie la censura per difetto di motivazione e per mancata determinazione unitaria dell'esecuzione
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la determinazione della posizione esecutiva di chi ha più condanne deve essere unitaria e affidata a un unico giudice dell'esecuzione, competente a provvedere su tutte le questioni attinenti all'esecuzione anche se le sentenze sono comprese in un provvedimento di cumulo
La Corte richiama l'obbligo che le manifestazioni sportive cui si riferisce l'obbligo di presentazione siano specificamente indicate, per garantire certezza dell'obbligo; pertanto il giudice dell'esecuzione deve precisare a quali manifestazioni o compagini si riferisce l'obbligo, ove la pena risulti ancora eseguibile
Massime di principio
- La valutazione dell'eseguibilità di una pena accessoria che risulta da più condanne cumulate deve essere svolta unitariamente dal giudice dell'esecuzione competente; non è legittimo pronunciarsi solo su una parte della pena quando esiste un provvedimento di cumulo.
- Se l'autorità di polizia segnala difficoltà di esecuzione per mancata indicazione delle manifestazioni o perché le compagini sportive non esistono più, il giudice dell'esecuzione deve accertare se la pena sia ancora eseguibile e, se sì, precisare esplicitamente le modalità e le specifiche manifestazioni/compagini cui l'obbligo si riferisce.
- La specificazione delle manifestazioni sportive è necessaria per la certezza dell'obbligo (ai sensi di art. 6, comma 7, L. 401/1989): in assenza di tale indicazione l'esecuzione può risultare sospesa o dichiarata ineseguibile.
- Quando la durata della pena accessoria varia in conseguenza di un provvedimento di cumulo, il giudice dell'esecuzione deve tener conto della durata complessiva risultante dal cumulo e non limitarsi ai singoli provvedimenti sommariamente considerati.
- Le questioni attinenti all'esecuzione di sentenze comprese in un cumulo, anche se alcune pene sono già estinte o espiate, restano di competenza del giudice dell'esecuzione individuato secondo le regole dell'art. 665 c.p.p.; quindi le richieste della polizia giudiziaria devono essere esaminate da quel giudice in modo completo e motivato.
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