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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39790/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Duretovic era stato condannato in contumacia per furto in abitazione (4/3/2008). Le notificazioni erano state eseguite presso il difensore d'ufficio (art. 159 c.p.p.) che aveva proposto appello. La Corte d'appello confermò la condanna. Successivamente, con ordinanza del 5/12/2022, l'imputato fu restituito nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza di appello; l'imputato chiese però la restituzione solo per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, invocando l'annullamento della sentenza di appello con riferimento all'art. 175 c.p.p. (nella formulazione anteriore alle modifiche) in luce della sentenza n. 317/2009 della Corte costituzionale che amplia le misure ripristinatorie a favore del contumace inconsapevole. La Corte suprema ha ritenuto che la richiesta del ricorrente fosse indirizzata in modo errato (restituzione nel termine per proporre cassazione contro la sentenza di appello invece che per impugnare la sentenza di primo grado) e che, poiché la sentenza di appello era stata validamente resa sull'appello del difensore, non sussisteva una nullità rilevante della sentenza di appello basata sull'art. 175, per cui il ricorso è inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La Corte ha motivato l'inammissibilità con il fatto che l'imputato aveva chiesto la restituzione solo per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, che non è il rimedio che consente di sollevare la nullità invocata; inoltre, essendo l'appello stato proposto tempestivamente dal difensore d'ufficio, la sentenza di appello non risultava affetta dalla nullità dedotta.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Usata per spiegare che le notificazioni furono eseguite presso il difensore d'ufficio (modalità prevista per l'imputato irreperibile), motivo per cui il difensore poté proporre appello.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Riferita all'istituto della restituzione nel termine per il contumace inconsapevole. La Corte rileva che, pur essendo possibile per il contumace chiedere misure ripristinatorie alla luce della sentenza costituzionale n. 317/2009, nel caso concreto la richiesta di restituzione era stata formulata solo per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, e non per impugnare la sentenza di primo grado; pertanto l'art. 175 non poteva essere invocato per dichiarare la nullità della sentenza di appello.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 317/2009

    Riconosce la necessità di misure ripristinatorie ampie a favore del contumace inconsapevole e permette all'imputato di impugnare in proprio la sentenza contumaciale già impugnata dal difensore; tuttavia tale principio non autorizza automaticamente la restituzione per proporre cassazione contro la sentenza di appello quando l'appello è stato validamente proposto dal difensore.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla possibilità, in presenza di una valida impugnazione, che la Corte di cassazione rilevi nullità; la Corte osserva che, in assenza di una valida impugnazione (qui il ricorso era inammissibile), non è possibile censurare la sentenza ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali e sulla condanna alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Richiamato per spiegare che il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l'inammissibilità del ricorso ai sensi della norma che disciplina le conclusioni del pubblico ministero in Cassazione.

  • I. n. 67/2014

    Menziata per indicare che la richiesta del ricorrente invocava la versione dell'art. 175 anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 67/2014; la Corte però ritiene la norma invocata inadeguata al caso concreto.

Massime di principio

  • Se il difensore d'ufficio ha proposto tempestivamente appello per il contumace "inconsapevole", la sentenza di appello è validamente formata e non è automaticamente annullabile richiamando l'art. 175 c.p.p.; l'azione ripristinatoria deve essere diretta e correttamente formulata.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 317/2009 ha ampliato le possibilità di ripristino a favore del contumace inconsapevole, ma il contumace deve chiedere la restituzione per l'impugnazione corretta (ad es. per proporre appello avverso la sentenza di primo grado) e non può ottenere automaticamente l'annullamento della sentenza di appello se il rimedio richiesto è inadeguato.
  • Se la richiesta di restituzione nel termine è formulata solo per poter proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello (anziché per impugnare la sentenza di primo grado), il ricorso in cassazione può risultare inammissibile perché non rientra nei casi tassativamente previsti per il ripristino.
  • La Corte di cassazione non può rilevare officiosamente nullità sostanziali quando il ricorso è inammissibile: la correttezza del rimedio e la tempestività dell'impugnazione sono condizioni essenziali perché la Cassazione esamini le questioni di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad ammende secondo gli artt. 616 e correlati del codice di procedura penale; pertanto è importante scegliere il rimedio processuale appropriato e agire tempestivamente non appena si viene a conoscenza del provvedimento.

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