Cassazione Penale, Sentenza n. 34522/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per inammissibilità dell'appello in secondo grado: deduce che, per effetto dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p. introdotto dal d.lgs. n.150/2022 (in vigore dal 30/12/2022), al difensore dell'imputato giudicato in assenza spetta un termine aggiuntivo di 15 giorni per proporre l'impugnazione al fine di acquisire il necessario mandato; ciò renderebbe tempestivo l'appello. In subordine contesta l'illegalità della pena e l'insussistenza del reato, sostenendo che la condotta sia solo illecito civile e che la rilevabilità dell'illegalità debba poter intervenire d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: l'incremento del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. si applica solo alle sentenze "pronunciate" dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022) in base alla norma transitoria dell'art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022; la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 25/11/2022 (prima dell'entrata in vigore), per cui la proroga dei 15 giorni non si applica anche se la motivazione è stata depositata successivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: censure sul merito della colpevolezza non sono ammissibili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell'appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro alla cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto alle spese richieste dalla parte civile per la mancata partecipazione attiva alla difesa dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, codice di procedura penale
Introduce un termine aggiuntivo di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza per consentire l'acquisizione del mandato; tuttavia la sua applicazione è soggetta alla disposizione transitoria che ne limita l'efficacia alle sole sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
«Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
Norma transitoria che limita l'efficacia delle nuove disposizioni (compreso l'art. 585, comma 1-bis) alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022). Di conseguenza non rileva il deposito della motivazione se la pronuncia del dispositivo è anteriore.
art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Dispositivo legislativo che ha introdotto, nell'ambito della riforma, le modifiche al codice di procedura penale richiamate (tra cui l'art. 585, comma 1-bis)
art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale
Norma richiamata dalla riforma che disciplina l'obbligo o l'incombente del nuovo mandato al difensore per l'impugnazione dell'imputato assente; l'applicazione è ancorata alla stessa transizione prevista dall'art. 89 d.lgs. n.150/2022
art. 533, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato per chiarire che la "pronuncia" di una sentenza si identifica con la lettura del dispositivo; tale data è rilevante per stabilire l'applicabilità delle norme transitorie
Massime di principio
- L'estensione del termine di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. si applica solo alle sentenze "pronunciate" (cioè con lettura del dispositivo) dopo l'entrata in vigore della riforma; non conta la data di deposito delle motivazioni.
- Per verificare l'eventuale applicabilità delle nuove regole processuali introdotte dal d.lgs. n.150/2022 occorre sempre controllare la data di pronuncia del dispositivo in primo grado rispetto al 30/12/2022.
- Se l'appello è dichiarato tardivo e la sentenza di primo grado è passata in giudicato, questioni di merito (es. insussistenza del reato) non possono essere rimesse nel giudizio di legittimità tramite motivi che in realtà impugnano il merito della condanna.
- Il deposito tardivo o successivo delle motivazioni non rinnova né modifica i termini di impugnazione: la certezza del termine transitorio è ancorata alla pronuncia del dispositivo.
- In caso di dubbio sulla tempestività dell'impugnazione, bisogna documentare la data di pronuncia del dispositivo e, se necessario, dimostrare l'intervento di cause di sospensione o fatti impeditivi del decorso del termine; diversamente il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna a sanzioni.
- Le censure formali o generiche sulla legalità della pena sono insufficienti se non denunciano specifici vizi che possano essere esaminati nonostante l'inammissibilità: occorre formulare motivi adeguati e specifici per evitare il rigetto sommario.
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