Cassazione Penale, Sentenza n. 14544/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma del 4.11.2019 (condanna a 1 anno per tentata evasione e danneggiamento). Il ricorrente deduceva nullità processuali e vizio di motivazione per mancata notifica effettiva della sentenza: sosteneva di aver avuto conoscenza della sentenza solo con la notifica dell'ordine di esecuzione del 22.6.2022; richiamava l'obbligo di ritrasmettere la notifica presso il luogo di detenzione (art. 161, comma 4, c.p.p.) nonostante una precedente elezione di domicilio e le SS.UU. citate sul punto; lamentava che la Corte di appello non aveva valorizzato il certificato del DAP attestante lo stato detentivo e aveva invece fatto rilievo a mere congetture sulla mancata comunicazione con il difensore.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ex art. 625bis richiamato all'art. 640 c.p.p. per carenza di legittimazione soggettiva: il difensore non era munito di procura speciale autenticata necessaria per proporre il gravame in Cassazione nei casi richiamati. La Corte ha richiamato costante giurisprudenza di legittimità che richiede la procura speciale in tali ipotesi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.p. stabilisce che per proporre ricorso per cassazione in determinate ipotesi di revisione è necessaria la procura speciale del difensore; la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile
Norma richiamata dal 625bis: disciplina la revisione e, per effetto del rinvio, implica l'esigenza di procura speciale per atti inerenti alla revisione/impugnazione in Cassazione nei casi previsti
Prevede l'obbligo di eseguire notifiche all'imputato nel luogo in cui è detenuto; la sua applicazione è stata invocata dalla difesa per sostenere la nullità delle notifiche eseguite al domicilio eletto
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso; applicata per la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (citata)
Le Sezioni Unite sono state richiamate a sostegno dell'obbligo di notificare l'imputato nel luogo di detenzione anche se è stato eletto domicilio altrove; la Corte di cassazione ha ritenuto però inammissibile il ricorso per motivi formali (procura speciale mancante), senza entrare nel merito dell'applicazione di tale principio nel caso concreto
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione in materia connessa alla revisione o richiamata dall'art. 625bis c.p.p. è imprescindibile che il difensore sia munito di procura speciale autenticata: la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso
- Quando l'imputato è detenuto, le notifiche rilevanti devono essere eseguite anche presso la casa circondariale (art. 161, comma 4 c.p.p. e orientamento delle Sezioni Unite); l'elezione di domicilio non esclude automáticamente l'obbligo di notifica in carcere
- Se si contesta la validità delle notifiche e la conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, è importante produrre ed evidenziare documenti che attestino lo stato detentivo (es. certificato DAP) e chiedere al giudice di valutarli esplicitamente
- Le questioni procedurali formali (mancanza di procura speciale, difetti di legittimazione) possono determinare l'estromissione della questione di merito: pertanto, prima di impugnare, verificare la completezza dei poteri difensivi
- Le censure sulla motivazione della corte di merito richiedono che il ricorso per cassazione sia ammissibile sul piano formale; altrimenti il giudice di legittimità non esamina il merito delle deduzioni relative a notifiche o valutazioni probatorie
- In caso di istanza di rescissione del giudicato per nullità delle notifiche, è opportuno accumulare prova documentale tempestiva e conferire al difensore procure specifiche e autenticate per ogni grado di impugnazione previsto
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