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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo: vizio di erronea applicazione degli artt. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 e 163 cod. pen., poichè la Corte d'appello avrebbe equivocato il contenuto del secondo motivo di gravame. L'appellante aveva chiesto, in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria senza porre come condizione la preventiva rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena già concessa in primo grado. Si deduceva che la conversione è compatibile con la sospensione e che l'imputata ha interesse ad ottenere entrambi i benefici.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'erronea applicazione delle norme sulla conversione delle pene, riconoscendo la compatibilità tra la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e la sospensione condizionale. Tuttavia, ha altresì constatato che, dopo la pronuncia di appello, è maturata la prescrizione del reato (commissione 3/4/2014; termine massimo di anni 7 e mesi 6 raggiunto il 3/10/2021 e aggiunta la sospensione di 100 giorni, con decorrenza finale 13/01/2022). Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 110, 337 cod. pen.

    Indicano il reato contestato all'imputata; la sentenza di merito aveva ritenuto Francesca Carlone responsabile dei reati indicati.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola la conversione delle pene detentive in pene pecuniarie; la Corte ha ritenuto che tale conversione sia compatibile con la sospensione condizionale della pena, e che il condannato possa fruire di entrambi i benefici.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; la Corte ha censurato l'erronea applicazione che non ha considerato la compatibilità con la sospensione condizionale.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021 (Solazzi, Rv. 282551)

    Precedente richiamato che conferma la compatibilità tra conversione in pena pecuniaria e sospensione condizionale; in caso di revoca della sospensione si procede all'esecuzione della sola pena pecuniaria determinata in sede di conversione.

Massime di principio

  • La conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria (art. 53 L. 689/1981 e art. 163 c.p.) è compatibile con la sospensione condizionale della pena: il condannato può ottenere sia la conversione sia la sospensione.
  • In caso di revoca della sospensione condizionale, si procede all'esecuzione della sola pena pecuniaria così determinata in sede di conversione.
  • Se la prescrizione del reato matura durante il giudizio d'appello o dopo la pronuncia di appello, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto della data di commissione, dei termini massimi previsti e di eventuali periodi di sospensione; le parti devono vigilare su questi termini e prospettare tempestivamente l'eccezione di prescrizione.
  • In sede di impugnazione è opportuno non subordinare richieste favorevoli (es. conversione) a condizioni non necessarie (es. rinuncia alla sospensione), poiché tale condizionamento potrebbe essere ritenuto superfluo o erroneo dal giudice.
  • La Corte di Cassazione può rilevare errori di diritto della Corte d'appello anche se il tema rimane poi superato dall'estinzione per prescrizione; l'accertamento del vizio può tuttavia restare privo di effetti concreti se il reato si è estinto.

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