Cassazione Penale, Sentenza n. 25033/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di dieci sentenze di condanna. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che nell'istanza fosse ricompreso anche il reato oggetto della sentenza n. 10 del Tribunale di Pisa del 13 dicembre 2021, non valutato nel precedente incidente di esecuzione; la preclusione non poteva derivare dal solo fatto che quel reato fosse stato citato nella motivazione del precedente provvedimento, perché il giudicato esecutivo non si estende oltre i limiti dell'istanza, e comunque la preclusione conseguente al rigetto del precedente incidente sarebbe stata superata dalla deduzione di elementi nuovi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato, dalla lettura degli atti consentita dalla natura del vizio dedotto, che il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa del 13 dicembre 2021 non era compreso nella precedente istanza di incidente di esecuzione, già respinta nel 2023. Ha quindi affermato che il perimetro dell'incidente ex art. 671 c.p.p. è delimitato dal petitum formulato dalla parte e non si estende a tutti i reati presenti nel cumulo o richiamati nella motivazione del precedente provvedimento. Ne è derivato che, rispetto al rapporto tra quel reato e i reati precedenti, non operava la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. per istanza reiterativa, sicché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare il merito invece di dichiarare l'inammissibilità. L'ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame, davanti a diverso giudice.
Norme richiamate
L'incidente di esecuzione per l'applicazione della disciplina del reato continuato è delimitato dall'istanza della parte; il giudice è vincolato dal petitum e non può estendere d'ufficio l'oggetto della decisione oltre i reati specificamente richiesti.
La preclusione dell'istanza reiterativa opera solo se la nuova richiesta riguarda il medesimo oggetto già deciso; non si applica quando l'istanza introduce un reato diverso non esaminato nel precedente incidente.
In sede di rinvio, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza annullata non può partecipare al nuovo giudizio, secondo la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il giudizio di rinvio deve essere celebrato da un giudice diverso da quello che ha emesso l'ordinanza annullata, nei limiti della illegittimità costituzionale richiamata.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione volto all'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., il perimetro decisorio del giudice è circoscritto ai reati e ai titoli specificamente indicati nell'istanza dell'interessato o del difensore.
- La preclusione derivante da un precedente rigetto di incidente di esecuzione opera solo rispetto al medesimo petitum già esaminato; non impedisce la valutazione di un'istanza che riguardi un reato diverso non incluso nella precedente domanda.
- Ai fini del giudicato esecutivo non è sufficiente che un reato sia menzionato nella motivazione del precedente provvedimento: ciò che rileva è se quel reato facesse parte dell'oggetto dell'istanza decisa.
- Quando il giudice dell'esecuzione dichiara inammissibile per preclusione una richiesta che introduce un titolo non precedentemente valutato, il provvedimento è illegittimo e va annullato con rinvio per l'esame del merito.
- Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza resa in sede esecutiva sulla continuazione, deve provvedere un giudice persona fisica diversa da quello che ha deciso in precedenza.
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