Sentenza n. 19/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, il 14 aprile 2023 e depositata il 6 giugno 2023 e non notificata, con cui era respinto il ricorso proposto per la declaratoria di nullità: - delle determinazioni dirigenziali del 16 ottobre 2018, con cui erano annullate le concessioni edilizie in sanatoria nn. -OMISSIS-del 27 dicembre 2007; e per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Palermo, Sez. II, n. -OMISSIS- del 6 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di declaratoria di nullità e di violazione del giudicato relativa agli atti comunali di annullamento delle concessioni edilizie in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso proposto per accertare la nullità e la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, divenuta irrevocabile, con la quale erano stati annullati precedenti provvedimenti comunali di autotutela aventi ad oggetto concessioni edilizie in sanatoria. Secondo gli appellanti, la precedente sentenza avrebbe imposto al Comune di considerare l'interesse pubblico urbanistico alla conservazione dei manufatti, l'interesse dei destinatari e la necessità di una comparazione degli interessi ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Deducevano quindi: violazione dell'art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241/1990, sostenendo che i nuovi provvedimenti eludessero il giudicato; violazione dell'art. 21-nonies della medesima legge, per mancata valutazione dell'interesse pubblico, omessa ponderazione degli interessi coinvolti e superamento del termine ragionevole per l'esercizio dell'autotutela. Gli appellanti affermavano inoltre che i manufatti erano inseriti in una zona urbanistica destinata ad attività di bed and breakfast. Il Comune aveva nuovamente annullato le concessioni in sanatoria rilevando che esse erano state rilasciate sul presupposto dell'ultimazione delle opere entro il termine previsto dalla disciplina del condono, mentre una sentenza penale aveva accertato che le opere erano state realizzate successivamente.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello. Ha ritenuto non necessario esaminare le considerazioni processuali svolte incidentalmente dal TAR, poiché l'impugnazione era infondata nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché non corrispondente al contenuto della precedente sentenza: quest'ultima aveva annullato i precedenti atti di autotutela per omessa motivazione, dovuta al mero riferimento al procedimento penale, nonché per vizio di notificazione agli interessati, e non per la mancata valutazione dell'interesse pubblico urbanistico o dell'interesse dei destinatari nei termini prospettati dagli appellanti. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il giudice ha ribadito che il condono edilizio è uno strumento eccezionale e temporaneo e che il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al rigoroso rispetto dei presupposti legislativi, incluso il termine inderogabile di ultimazione delle opere. Quanto al termine per l'autotutela, il CGARS ha affermato che il superamento del termine perentorio previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è consentito quando il richiedente abbia rappresentato una situazione preesistente diversa da quella reale, mediante dichiarazioni false o mendaci oppure mediante una falsa rappresentazione dei fatti inequivocabilmente accertata dall'amministrazione. Nel caso concreto, la falsità della dichiarazione relativa alla data di ultimazione delle opere risultava accertata da una sentenza penale e i nuovi provvedimenti contenevano una motivazione specifica sul punto. L'appello è stato pertanto definitivamente respinto. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
La dedotta nullità per elusione o violazione del giudicato non sussiste quando il nuovo provvedimento non si pone in contrasto con il contenuto conformativo della precedente sentenza, la quale aveva annullato i precedenti atti per omessa motivazione e vizio di notificazione.
il “superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale
Il termine per l'annullamento d'ufficio può essere superato quando il titolo sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione della situazione reale, purché la falsità sia penalmente accertata in via definitiva oppure sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione con i propri mezzi.
La violazione del giudicato deve essere valutata in rapporto all'effettivo contenuto precettivo della sentenza precedente; non può essere desunta da obblighi di rinnovazione o di ponderazione degli interessi non stabiliti da quella sentenza.
La sanabilità delle opere edilizie nell'ambito del condono è subordinata al rispetto del termine legislativo di ultimazione, qualificato come rigoroso e inderogabile.
Massime di principio
- Il termine legislativo per l'ultimazione delle opere costituisce un presupposto rigoroso e inderogabile per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria nell'ambito di un condono; la collocazione urbanistica favorevole del manufatto non può sostituire il mancato rispetto di tale requisito.
- Il superamento del termine perentorio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio è ammissibile quando il titolo sia stato ottenuto sulla base della rappresentazione di uno stato preesistente diverso da quello reale, purché la falsità risulti da un accertamento penale definitivo oppure sia accertata in modo inequivocabile dall'amministrazione mediante i propri mezzi.
- Quando la falsa rappresentazione dei fatti è accertata, l'amministrazione può esercitare l'autotutela oltre il termine ordinario, a condizione che il provvedimento di annullamento esponga specificamente l'accertamento della difformità tra situazione dichiarata e situazione reale.
- La violazione o elusione del giudicato deve essere accertata confrontando il nuovo provvedimento con il contenuto effettivamente conformativo della precedente decisione; l'annullamento per omessa motivazione e vizio di notificazione non implica automaticamente l'obbligo di conservare il titolo né preclude una nuova determinazione adeguatamente motivata.
- La mancata costituzione dell'amministrazione appellata giustifica la compensazione pratica delle spese nel senso che nulla è dovuto per il grado, senza condanna dell'appellato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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