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Ordinanza

Ordinanza n. 701/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche e relativi parere e verbale negativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina comunale dell’1 settembre 2025 con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi per l’installazione, nel territorio del Comune di Celico, di una stazione radio base destinata all’attuazione del bando per lo sviluppo delle reti 5G in Italia. Sono stati impugnati anche il verbale della conferenza di servizi, il parere negativo dell’Ufficio tecnico comunale e ogni atto connesso. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la decisione richiede un accertamento tecnico sull’idoneità del sito individuato dal Comune rispetto alla copertura del segnale sui target previsti dal bando 5G.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto, ai sensi dell’art. 66, comma 1, c.p.a., una verificazione a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mediante personale individuato dal dirigente generale del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie. Il verificatore dovrà accertare se il sito individuato dal Comune di Celico sia idoneo a garantire la copertura del segnale sui target indicati dal bando per lo sviluppo delle reti 5G, cui l’installazione controversa dà attuazione. Sono state disciplinate le eventuali operazioni sui luoghi, il contraddittorio tecnico delle parti, la trasmissione della bozza di relazione, le osservazioni dei difensori e il deposito della relazione definitiva. La trattazione del merito è stata differita all’udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è utilizzata quale base normativa per disporre la verificazione tecnica necessaria ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dall’accertamento tecnico dell’idoneità di un sito a garantire la copertura di una rete di comunicazioni elettroniche, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66, comma 1, c.p.a., affidandola all’amministrazione statale tecnicamente competente.
  • La verificazione può comprendere, ove necessario, accertamenti sui luoghi, con previo avviso ai difensori delle parti affinché possano assistervi anche mediante propri tecnici.
  • Nel disporre una verificazione, il giudice può articolare una scansione procedimentale che assicuri il contraddittorio tecnico: bozza di relazione, osservazioni delle parti e relazione definitiva con presa di posizione sulle osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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