Cassazione Penale, Sentenza n. 10350/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova con tre motivi: 1) contestazione sull'utilizzabilità dell'accertamento dello stato di ebbrezza per mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; 2) mancata correlazione tra accusa e sentenza; 3) intervenuta prescrizione del reato (art. 186 c.d.S.) già prima della sentenza di secondo grado. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto assorbenti gli altri motivi e ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha constatato ex actis l'assenza di periodi di sospensione della prescrizione e che, alla data del 23/11/2020, era decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni applicabile al delitto/contravvenzione ascritta (art. 186 c.d.S.). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di pronunciare una sentenza liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancata evidenza della prova.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Sollevato come motivo di impugnazione relativo all'utilizzabilità degli accertamenti su stato di ebbrezza per mancato avviso; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito questo profilo essendo assorbente la questione della prescrizione.
Usato per individuare la natura contravvenzionale del fatto e il relativo termine prescrizionale massimo di cinque anni, decorso alla data indicata e determinante per l'estinzione del reato.
Richiamato per spiegare perché non è stata disposta una pronuncia di proscioglimento per evidente insufficienza della prova: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di evidente prova favorevole tali da legittimare una decisione liberatoria nel merito.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Giurisprudenza di riferimento che consente al ricorrente di proporre un motivo relativo alla prescrizione e alla Corte di pronunciare la declaratoria di estinzione del reato quando la prescrizione risulti già maturata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della decisione impugnata, la declaratoria di estinzione per prescrizione è motivo assorbente e può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza.
- Nel calcolo della prescrizione è fondamentale accertare l'eventuale presenza di periodi di sospensione o interruzione: in loro assenza decorre il termine prescrizionale ordinario applicabile al reato contestato.
- Quando sussiste la prescrizione già maturata, il giudice di legittimità può non esaminare altri motivi sostanziali (es. ammissibilità di prove o vizi procedurali) perché la questione della estinzione del reato è decisiva.
- L'art. 129 c.p.p. consente la pronuncia di proscioglimento quando la prova a carico risulti manifestamente insufficiente; tuttavia, la semplice contestazione procedurale non comporta automaticamente la declaratoria di non punibilità se non è dimostrata l'evidenza della prova a favore dell'imputato.
- In casi analoghi, difensore e parti devono verificare e documentare accuratamente le date utili ai fini della prescrizione (data del fatto, interruzioni/sospensioni processuali, eventuali atti interruttivi) perché sono spesso decisive.
- La Corte può richiamare precedenti di legittimità (Sez. U.) per affermare l'applicabilità del principio che la prescrizione, se già maturata, comporta l'estinzione del reato anche in sede di controllo di legittimità.
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