Sentenza n. 1099/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di diniego n. 21 del 18 luglio 2024, notificato in data 22 luglio 2024, con il quale il Dirigente dell’U.O. 7 – Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo – Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo, ha denegato l’istanza di condono presentata dalla ricorrente ex L. n. 724/1994, prot. n. 1637/S del 23 marzo 1995, relativa all’immobile sito in Via dei Quartieri n. 37, Palermo, identificato nel N.C.E.U. al foglio 22, part. 329 sub. 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio ex l. 724/1994 relativo ad opere di ampliamento di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, perché l’amministrazione non avrebbe indicato nel preavviso di diniego gli specifici documenti mancanti e non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 39 della l. 724/1994, sostenendo di avere prodotto il titolo di proprietà in sede procedimentale e contestando che le opere ulteriori rilevate dal Comune potessero giustificare il rigetto: secondo la ricorrente, si sarebbe trattato di opere interne e di chiusure di terrazze con strutture precarie. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il diniego era fondato su plurime ragioni, tra cui discrasie tra elaborati grafici e planimetria catastale, ampliamenti, terrazzo e balcone non compresi nell’istanza, modifiche degli spazi interni e dei prospetti, mancata produzione del titolo di proprietà dell’area e parziale integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, ha rilevato che il Comune aveva già dettagliatamente indicato, con la nota del 18 ottobre 2018 notificata alla ricorrente il 29 ottobre 2018, la documentazione necessaria per l’istruttoria, sicché la ricorrente era consapevole delle omissioni documentali e non poteva pretendere la ripetizione dell’elenco nel successivo preavviso di diniego. Inoltre, non risultava provata la documentazione che sarebbe stata depositata dopo la richiesta di integrazione. Nel merito, il Collegio ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato: è sufficiente che una delle ragioni autonome resista alle censure per conservare l’atto. Ha ritenuto decisiva l’ammissione della ricorrente di avere eseguito opere ulteriori rispetto a quelle indicate nell’istanza di condono, consistenti, secondo il provvedimento comunale, nell’ampliamento della cucina con inglobamento del terrazzo e nella realizzazione di un balcone con modifica dei prospetti. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è consentito proseguire o completare opere abusive non ancora sanate, il TAR ha affermato che tali interventi impedivano la definizione favorevole della domanda di condono, poiché occorre conservare lo stato dei luoghi originario per verificare natura, consistenza e ammissibilità delle opere condonande. Ne è derivata la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono e l’obbligo del Comune di denegarla. Le ulteriori censure procedimentali sono state ritenute irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo il provvedimento vincolato in concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Il preavviso di diniego deve consentire il contraddittorio procedimentale; tuttavia, non occorre ripetere documenti già specificamente indicati in una precedente richiesta di integrazione conosciuta dall’interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
I vizi procedimentali non determinano l’annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
La definizione del condono edilizio presuppone la corrispondenza tra le opere oggetto dell’istanza e lo stato dei luoghi rilevante ai fini dell’istruttoria; l’esecuzione di ulteriori opere abusive può impedire il rilascio della sanatoria.
La prosecuzione dei lavori su opere abusive pendenti di condono non è consentita, salvo l’attivazione della procedura speciale prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- In una procedura di condono edilizio non è consentita la prosecuzione o il completamento di opere abusive prima della definizione dell’istanza, salvo l’attivazione della procedura prevista dall’art. 35, comma 13, l. 47/1985; gli interventi ulteriori possono determinare la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono.
- L’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle descritte nell’istanza di condono impedisce all’amministrazione di verificare correttamente la natura, la consistenza e l’ammissibilità dell’abuso originario e giustifica il diniego della sanatoria, anche quando le opere aggiuntive siano qualificate dal privato come opere interne o precarie.
- Quando il diniego amministrativo è fondato su una pluralità di autonome ragioni, è sufficiente che una sola di esse superi lo scrutinio di legittimità per mantenere fermo il provvedimento.
- La richiesta di integrazione documentale già notificata all’interessato e contenente l’elenco specifico dei documenti necessari non deve essere necessariamente ripetuta nel successivo preavviso di diniego; la mancata produzione della documentazione asseritamente depositata grava sulla parte che la invoca.
- Le carenze procedimentali relative al contraddittorio non comportano l’annullamento del diniego quando, in ragione del carattere vincolato del provvedimento e della decisività di una ragione ostativa, sia evidente che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
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