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Sentenza

Sentenza n. 7851/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento -del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4%, unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”: - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28.9.2022 (prot. n.22/186/SR13/C7), nonché dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR. - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4%, unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; - per quanto rilevante ai fini del presente giudizio, il decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28.9.2022 (prot. n.22/186/SR13/C7) (doc. 8), nonché dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR.; -della determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna 24300 del 12/12/2022 e, ove occorra: - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341); - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341)”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016);

Giustizia amministrativa202303898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, interistituzionali e regionali applicativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compresa la determinazione regionale di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, le intese e gli accordi intervenuti in materia, la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 e, ove occorrente, varie circolari ministeriali e il decreto ministeriale del 15 giugno 2012. Il ricorso contestava quindi gli atti applicativi della disciplina del cosiddetto payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 26 marzo 2026, di avere corrisposto la somma ridotta prevista dalla nuova disciplina e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina posta a base del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli obblighi a carico delle aziende fornitrici e il tetto di spesa regionale.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, quando effettuato dalla parte ricorrente, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio sugli atti applicativi del payback.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto degli atti impugnati e il ricorrente dichiara di avere adempiuto alla prestazione prevista dalla nuova disciplina, con conseguente rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando il ricorrente non può più ottenere, attraverso la decisione giudiziale, un'utilità concreta e attuale, anche perché l'obbligazione derivante dagli atti impugnati è stata estinta da una normativa successiva.
  • In caso di improcedibilità determinata dall'evoluzione normativa e dall'adempimento della parte privata alla misura sostitutiva prevista dalla legge, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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