Cassazione Civile, Ordinanza n. 28104/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto di espulsione dal territorio nazionale e il correlato decreto del questore. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo che il controllo giudiziale fosse limitato alla verifica formale dei presupposti di legge del provvedimento prefettizio e che, poiché era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno e lo straniero si era trattenuto in Italia senza giustificato motivo, l’espulsione fosse legittima. Nel ricorso per cassazione si è dedotto, con unico motivo, che la riforma del TUI non ha eliminato l’operatività dell’art. 8 CEDU e che, anche dopo tale riforma, il giudice deve svolgere un bilanciamento concreto tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare e le esigenze dello Stato. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la propria lunga permanenza in Italia, l’inserimento sociale e lavorativo e la disponibilità di un contratto di locazione imponevano una valutazione della sua situazione complessiva ai fini della non espellibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in sede di opposizione al decreto di espulsione, il giudice di pace non può limitarsi a verificare l’assenza del permesso di soggiorno, ma deve accertare anche l’eventuale condizione di non espellibilità dello straniero alla luce dell’art. 19 TUI e degli obblighi costituzionali e internazionali, inclusi quelli derivanti dall’art. 8 CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Poiché il giudice di merito non aveva considerato la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo e l’inserimento documentato del ricorrente, la decisione è stata cassata con rinvio al giudice di pace di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del decreto di espulsione, ma il giudice deve comunque verificare la sussistenza di eventuali cause di non espellibilità
norma protettiva generale che impone di valutare la non espellibilità dello straniero e non solo la mancanza del permesso di soggiorno
art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998
richiamato come clausola che impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
art. 8 CEDU
deve essere comunque applicato; l’espulsione, se incide sulla vita privata o familiare, richiede un bilanciamento concreto e una verifica di proporzionalità secondo i criteri della Corte EDU
ha soppresso l’esplicitazione legislativa di alcuni criteri, ma non ha abrogato la tutela convenzionale e il relativo controllo di proporzionalità
Massime di principio
- In tema di opposizione al decreto di espulsione, il giudice deve verificare non solo la regolarità formale del provvedimento, ma anche l’eventuale sussistenza di cause di non espellibilità dello straniero derivanti da norme interne e obblighi convenzionali.
- La valutazione della non espellibilità va compiuta in concreto, considerando la situazione personale complessiva dell’interessato e non con un esame atomistico o meramente astratto.
- Anche dopo le modifiche legislative al TUI, il diritto al rispetto della vita privata e familiare di matrice convenzionale continua a operare quale limite all’espulsione, imponendo un giudizio di proporzionalità e necessità.
- Ai fini del bilanciamento ex art. 8 CEDU devono essere considerati, in particolare, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e lavorativo, la situazione familiare e i legami con il Paese ospitante e con quello di destinazione.
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