Cassazione Penale, Ordinanza n. 14284/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero, in sostanza, una riproposizione di doglianze già affrontate e respinte in appello, senza offrire profili idonei a una diversa valutazione di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la violenza o minaccia non sarebbe stata posta in essere durante il compimento di un atto d'ufficio, ma semmai prima; (2) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; (3) violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto configurabile un concorso formale di reati. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, e che il terzo motivo era comunque manifestamente infondato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
Cassa delle ammende
Somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazioni di legge non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità quando, nella sostanza, la doglianza mira a una nuova valutazione del fatto o della responsabilità già compiuta in appello.
- Il motivo che prospetta una diversa ricostruzione del momento consumativo della violenza o minaccia rispetto all'atto d'ufficio, se già vagliato con argomenti logici e giuridici dal giudice di merito, non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione.
- La manifestata infondatezza di una censura, soprattutto se sovrapponibile a contestazioni già respinte in modo congruo dal giudice di appello, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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