Ordinanza n. 3981/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione dirigenziale QC/1188/2026, prot. QC/26301/2026 del 10.4.2026, adottata dal Direttore della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, avente ad oggetto “Ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino dello stato dei luoghi da innovazioni non autorizzate, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione - ex Licenza di Rinnovo n. 5 del 2011”, notificata il 15.4.2026; - nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa: la nota prot. QC/146.000 del 3.12.2025, la nota prot. QC/18448 del 20.3.2026 (comunicazione di avvio del procedimento) e il Rapporto finale di Risorse per Roma s.p.a. (note QC/56650 del 13.5.2025 e QC/12243 del 20.2.2026), nella parte in cui ha qualificato come “innovazioni non autorizzate di difficile rimozione” le strutture di cui in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino dello stato dei luoghi per innovazioni non autorizzate ai sensi dell’art. 54 del Codice della navigazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ingiunzione adottata da Roma Capitale ai sensi dell’art. 54 del Codice della navigazione, avente ad oggetto lo sgombero e la rimessione in pristino dei luoghi rispetto a strutture qualificate come innovazioni non autorizzate di difficile rimozione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e i rapporti tecnici richiamati dall’amministrazione. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire che la domanda cautelare è stata esaminata alla luce delle circostanze rappresentate dalle parti e del rapporto tra ingiunzione amministrativa e sequestro penale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l’ingiunzione di demolizione, quando sussiste un sequestro penale efficace, è provvisoriamente priva di esecutività per effetto del vincolo esterno derivante dal sequestro, il Collegio ha ritenuto non ravvisabile allo stato un pericolo attuale di danno grave e irreparabile. In assenza del periculum in mora, e impregiudicata ogni questione di merito, la sospensione non poteva essere concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità dei profili esaminati.
Norme richiamate
art. 54 Codice della navigazione
È la base normativa dell’ingiunzione amministrativa di sgombero e messa in pristino impugnata; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
Richiamato quale fondamento processuale dell’esame della domanda cautelare; la misura è stata negata per mancanza del pericolo attuale di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Quando un’ingiunzione amministrativa di demolizione o di messa in pristino riguarda beni o opere sottoposti a sequestro penale ancora efficace, il sequestro costituisce un vincolo esterno che rende provvisoriamente inesecutiva l’ingiunzione, indipendentemente dai profili di legittimità dell’atto.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile; se un vincolo esterno, quale un sequestro penale efficace, impedisce provvisoriamente l’esecuzione dell’atto impugnato, viene meno il periculum in mora necessario per la sospensione.
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