Cassazione Civile, Ordinanza n. 25759/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette, IVA e accessori relativi all'anno d'imposta 2005 nei confronti della titolare di una ditta individuale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale di mancata instaurazione del contraddittorio, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione, respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel frattempo la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, depositando la prova del versamento della prima rata; il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2018, termine entro il quale la parte interessata avrebbe dovuto chiedere la trattazione, a pena di estinzione del giudizio. Poiché tale istanza non risulta presentata, la Corte ha rilevato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente e della mancata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2018, il processo andava chiuso. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 10, ultimo periodo, del d.l. n. 50 del 2017. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia sulle questioni tributarie originarie.
Norme richiamate
art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine fissato, determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Norma di conversione del decreto-legge richiamato come base della definizione agevolata.
Cass. n. 12017/2020
Richiamata come precedente conforme sul punto della cessazione della materia del contendere in caso di mancata istanza di trattazione dopo la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra in una procedura di definizione agevolata e la parte interessata deposita prova del versamento richiesto, il processo resta sospeso per il termine previsto dalla legge.
- Se, entro il termine stabilito dalla disciplina della definizione agevolata, nessuna parte interessata presenta istanza di trattazione, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate se la legge speciale lo prevede espressamente.
- La sopravvenuta definizione agevolata può precludere l'esame nel merito dei motivi di ricorso, imponendo la declaratoria di estinzione del processo.
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