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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13170/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del Gip del 18.12.2024 relativa al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 per detenzione a fini di spaccio e trasporto di Kg 3,005 di hashish (30 panetti) occultati nell'autovettura da lui condotta. Il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al pericolo concreto di reiterazione del reato, rilevando il buon comportamento processuale, l'assenza di precedenti specifici e l'occasionalità della condotta (sottolineando che l'azione sarebbe stata finalizzata a reperire denaro per la riparazione dell'auto); 2) carenza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 (lamentando l'omessa valutazione del grado di purezza della sostanza e l'eccessiva rilevanza attribuita al dato quantitativo).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in ragione della rinuncia all'impugnazione resa dal difensore munito di procura speciale il 17/03/2025, intervenuta dopo la concessione degli arresti domiciliari. La Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia, se effettuata nelle forme di legge, è atto formale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Sono stati dati gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 1 e 4

    Norma che configura il reato di detenzione, trasporto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti; nel caso è stata ritenuta la sussistenza del reato per il possesso di 3,005 kg di hashish.

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 5

    Prevede l'ipotesi attenuata per determinate circostanze (es. natura e quantità della sostanza); nel ricorso il difensore ha lamentato la mancata valutazione del grado di purezza e degli elementi utili per valutare l'eventuale applicazione dell'attenuante, ma la Corte non ha esaminato il merito a causa della rinuncia.

  • Codice di procedura penale art. 274 lett. c)

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato). Il Tribunale ha ritenuto sussistente tale esigenza in considerazione delle modalità esecutive e della dedizione professionale al crimine.

  • Codice di procedura penale art. 591 comma 1 lett. d)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando la parte abbia rinunciato all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di tale disposizione in seguito alla rinuncia formale del difensore.

  • Disp. att. cod. proc. pen. art. 94 comma 1-ter

    Prevede gli adempimenti della cancelleria in caso di dichiarazione di inammissibilità; la sentenza dispone l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se resa nelle forme e da soggetto munito di procura speciale, è un atto formale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta automaticamente l'imposizione delle spese processuali e, di regola, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando vi è un arresto in flagranza con occultamento della sostanza e una quantità rilevante (es. oltre qualche chilogrammo), il giudice tende a ritenere sussistente la gravità indiziaria e il concreto pericolo di reiterazione, soprattutto se emergono elementi che indicano modalità professionali o fiducia con i committenti.
  • Le doglianze difensive riguardo alla occasionalità della condotta, al buon comportamento processuale o alla necessità economica possono essere rilevanti, ma producono effetti solo se il ricorso è effettivamente proseguito e valutato nel merito; la mancata acquisizione di prove tecniche (es. analisi del grado di purezza) può indebolire la tesi difensiva.
  • Per ottenere l'applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 73 comma 5 è utile che la difesa ponga tempestivamente e documenti elementi tecnici (analisi chimiche, circostanze oggettive) che dimostrino la natura e la scarsa consistenza della sostanza; la sola mera contestazione del dato ponderale non è sufficiente senza prova della qualità/purezza.
  • Se il cliente valuta la rinuncia all'impugnazione, occorre verificare che il difensore sia munito di procura speciale e considerare le conseguenze pratiche ed economiche (inammissibilità e condanna alle spese).

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