Cassazione Civile, Ordinanza n. 20021/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società a responsabilità limitata unipersonale, di un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; tuttavia, prima della trattazione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso dopo che l'Ufficio aveva annullato in autotutela l'atto impositivo impugnato, con rinuncia ritualmente notificata all'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, ritenendo sufficiente la rinuncia debitamente e ritualmente notificata alla controparte senza necessità di accettazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando il fatto che la rinuncia era stata determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio. La Corte ha escluso anche i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
processo va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso, debitamente e ritualmente notificata alla controparte, non essendo all'uopo necessaria l'accettazione
La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione.
trattazione, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ. in camera di consiglio
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando il precedente citato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte comporta l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- Quando la rinuncia al ricorso è conseguenza dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese di legittimità possono essere integralmente compensate.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia, in assenza di ulteriori presupposti, non determina automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
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