Cassazione Penale, Ordinanza n. 25977/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emerse cause di esonero. Resta ferma la condanna pronunciata in sede di rinvio per bancarotta fraudolenta documentale, con applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216 l. fall.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso avverso una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa a seguito di giudizio di rinvio, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e condannato l'imputato a due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 l. fall. per la durata di due anni e alcuni mesi. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione in relazione alla ritenuta finalizzazione della mancata tenuta delle scritture contabili a pregiudicare i creditori, sostenendo che tale omissione non era adeguatamente dimostrata come strumentale, specie in presenza di un periodo in cui l'Agenzia delle entrate aveva accertato un rilevante volume d'affari della società amministrata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la motivazione di merito si fondava su dati fattuali con valenza indiziaria univoca: interruzione degli adempimenti contabili dal 2009 mentre l'attività continuava, dichiarazione resa al curatore circa l'interruzione dell'attività quando in realtà non era più compilata la contabilità, progressivo depauperamento dell'attivo sino alla cessazione dell'impresa prima del fallimento. Tali elementi sono stati reputati convergenti nel dimostrare la finalità di rendere impossibile ai creditori il recupero dei loro crediti. È stata inoltre ritenuta corretta la determinazione della pena accessoria, parametrata alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, all'entità del passivo e alla pena principale.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
La condotta è stata qualificata come bancarotta fraudolenta documentale; la mancata tenuta della contabilità, inserita in un contesto di progressivo depauperamento dell'attivo e di attività ancora in corso, è stata ritenuta finalizzata a rendere impossibile ai creditori il recupero dei crediti.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Le pene accessorie sono state applicate in relazione alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, all'entità del passivo e in collegamento con la pena principale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la finalità di recare pregiudizio ai creditori può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, purché sorretti da una motivazione logica e coerente: ad esempio, interruzione degli adempimenti contabili durante la prosecuzione dell'attività, dichiarazioni non veritiere rese al curatore e depauperamento progressivo dell'attivo.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile in sede di legittimità quando si risolve in una diversa lettura di dati fattuali già valutati dai giudici di merito, in presenza di un percorso argomentativo non illogico e ancorato a elementi probatori univoci.
- La misura delle pene accessorie previste per i reati fallimentari va determinata tenendo conto della gravità del fatto, delle modalità della condotta, dell'entità del passivo e del rapporto con la pena principale, che costituisce parametro di riferimento della sanzione accessoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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