Cassazione Civile, Ordinanza n. 01580/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata delle controversie tributaria proposta dalla ricorrente, corredata dalla prova del pagamento della prima rata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata dunque decisione sui motivi di ricorso, poiché la causa è stata definita per effetto della procedura agevolata.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 contestando la detraibilità dell'IVA relativa a un'operazione di acquisto di pesce a consegna frazionata. Secondo l'amministrazione, la dicitura in fattura di "pagamento in acconto" rendeva indetraibile l'imposta e, inoltre, il mancato pagamento del corrispettivo indicato nel contratto era indizio del fatto che l'operazione non fosse mai stata effettuata. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo sufficienti gli indizi forniti dall'ufficio e non adeguata la prova contraria della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nelle more ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e depositato la relativa domanda e la quietanza del pagamento della prima rata.
Norme richiamate
definizione agevolata delle controversie
La presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente alla prova del pagamento della prima rata, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio relativo alla pretesa tributaria oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria e di avere effettuato il pagamento richiesto dalla disciplina applicabile, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, poiché il rapporto processuale si chiude per effetto della scelta deflattiva della parte interessata.
- La pronuncia di estinzione non comporta una decisione sul merito della fondatezza della pretesa fiscale o delle censure mosse contro la sentenza impugnata.
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