Cassazione Penale, Ordinanza n. 20884/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto preclusa la censura sulla motivazione della pena perché attinente a un profilo oggetto di accordo in appello e quindi non più deducibile in cassazione, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso esaminato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta concordata dalle parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo essenzialmente un vizio di motivazione sulla sanzione: si lamentava che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la pena irrogata, prospettando una carenza motivazionale sul punto. La Suprema Corte ha però rilevato che, avendo l'imputato aderito al concordato in appello, le doglianze attinenti ai motivi cui egli aveva espressamente rinunciato e alla quantificazione della pena concordata sono precluse in cassazione. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. comporta rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa censura, anche rilevabile d'ufficio, salvo i casi di pena illegale, vizi della volontà nell'adesione al concordato, mancanza o invalidità del consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Ha inoltre osservato che, in presenza di ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la declaratoria di inammissibilità va adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
La definizione del giudizio di appello mediante concordato tra le parti determina una preclusione ampia rispetto alle doglianze successivamente proponibili in cassazione, salvo i limitati casi eccezionali indicati dalla giurisprudenza.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. deve essere adottata senza formalità, secondo il modello procedimentale speciale previsto dalla norma.
La disciplina previgente è richiamata come termine di raffronto interpretativo: gli effetti preclusivi dell'accordo in appello sono ritenuti analoghi a quelli già elaborati con riferimento al precedente assetto normativo.
È menzionata come fonte dell'introduzione del nuovo art. 599-bis c.p.p., cui si ricollega il potere dispositivo delle parti e la conseguente preclusione alle ulteriori doglianze.
Massime di principio
- Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia processuale ampia alle censure successive in cassazione sui punti oggetto dell'accordo, incluse quelle rilevabili d'ufficio.
- Sono deducibili in cassazione solo le censure che investono la legalità della pena, la validità della formazione del consenso della parte, l'esistenza del consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- La doglianza di difetto di motivazione sulla pena non è proponibile quando la sanzione sia stata concordata dalle parti e recepita dal giudice in sede di art. 599-bis c.p.p.
- Avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso segue un rito semplificato, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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