Cassazione Penale, Sentenza n. 20132/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 624-bis e 624 c.p., sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato il furto, commesso di notte in una pasticceria/attività commerciale, come consumato in luogo destinato a privata dimora. In particolare censurano l'assenza di adeguata verifica circa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Cassazione per estendere la nozione di "privata dimora" a locali destinati ad attività commerciale (tra cui la non occasionalità degli atti di vita privata nel luogo e la concreta possibilità che qualcuno vi si trattenesse durante la chiusura), e lamentano che la Corte territoriale abbia invece fondato la qualificazione su elementi non pertinenti (es.: beni custoditi all'interno di slot machine o la connessione di una macchina cambia-monete a uso non esclusivamente professionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. La Cassazione ha censurato la Corte territoriale per non aver effettuato una verifica concreta e completa delle circostanze fattuali necessarie a configurare il luogo come "privata dimora" ai sensi della giurisprudenza (che richiede che nel luogo si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e che non sia accessibile al pubblico senza consenso del titolare). La Corte suprema ha richiamato precedenti (tra cui Sez. U n. 31345/2017 e Sez.5 n. 10747/2015) ribadendo che la chiusura notturna o l'inaccessibilità di singoli beni non sono di per sé sufficienti a qualificare il locale come privata dimora e ha quindi ordinato nuovo esame del fatto tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
Norme richiamate
La norma tutela il furto commesso in luogo destinato a privata dimora; la Corte interpreta la nozione di "privata dimora" in senso restrittivo, ritenendo rilevanti solo i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili senza consenso del titolare. La sola chiusura notturna o l'inaccessibilità di un bene custodito non sono elementi sufficienti.
Norma che disciplina il reato di furto in generale; richiamata in relazione alla corretta tipizzazione del fatto-reato rispetto alla norma aggravata di cui all'art. 624-bis.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti delle censure in Cassazione (ambito di sindacato di legittimità), con riferimento alla motivazione del ricorso.
Richiamato in relazione al rito di trattazione dei ricorsi (il procedimento è stato trattato senza richiesta di trattazione orale ai sensi della disciplina aggiornata).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica normativa citata a proposito della gestione dei ricorsi e della trattazione (menzionata in connessione con l'art. 611 c.p.p.).
Massime di principio
- Per applicare l'art. 624-bis c.p. è necessario verificare che il locale sia effettivamente luogo di "privata dimora": devono svolgersi non occasionalmente atti della vita privata e il luogo non deve essere accessibile al pubblico senza consenso.
- La mera chiusura notturna dell'esercizio commerciale o il fatto che beni siano custoditi all'interno di contenitori non accessibili (es. slot machine) non bastano a qualificare il luogo come privata dimora.
- Il giudice deve compiere una valutazione fattuale concreta: accertare la consuetudine o le esigenze che possano giustificare la presenza di persone durante la chiusura, la destinazione d'uso abituale dei locali, la presenza di aree effettivamente impiegate per atti della vita privata (es. pernottamento, abitazione di titolari o dipendenti).
- Se il fatto non è adeguatamente istruito su tali profili, la Cassazione può annullare la sentenza e ordinare il rinvio per nuovo esame; pertanto in ipotesi simili è cruciale raccogliere e documentare elementi probatori su uso e destinazione dei locali e su eventuali presenze notturne.
- In fase difensiva conviene contestare la qualificazione come privata dimora puntando sulla natura commerciale e sull'assenza di elementi che dimostrino l'abitualità di atti privatistici nel luogo, mentre in fase accusatoria è importante fornire prove specifiche che giustifichino l'estensione della protezione prevista dall'art. 624-bis.
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