Cassazione Civile, Ordinanza n. 17803/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo, per un avvocato non iscritto alla Cassa forense per mancato raggiungimento del reddito utile, di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010 e la conseguente debenza dei contributi. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del professionista volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e l'insussistenza del debito contributivo. In cassazione l'INPS proponeva ricorso principale con un unico motivo; il professionista resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, il resistente depositava una sentenza successiva del Tribunale di Agrigento, passata in giudicato, resa tra le stesse parti e sulla medesima domanda, che aveva ordinato la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2010 e dichiarato non dovuti i contributi richiesti. La Corte ha ritenuto che tale giudicato esterno vertesse su soggetti, petitum e causa petendi sovrapponibili a quelli del presente giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuto giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata ma prima della decisione di legittimità, ritenendolo riferito alla medesima domanda oggetto del ricorso. Ha quindi dichiarato che l'esame del ricorso principale era precluso e ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., per improcedibilità della domanda sopravvenuta. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione della definizione del giudizio per una causa sopravvenuta ed esterna alle originarie difese.
Norme richiamate
udienza camerale non partecipata
richiamato solo come base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ.
il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione non si estende ai documenti che attestano la sopravvenuta formazione del giudicato.
impone la cassazione senza rinvio
la sopravvenuta formazione del giudicato sulla medesima domanda determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, è rilevabile d'ufficio e può essere dedotto con produzione documentale in sede di legittimità, poiché attiene all'esistenza stessa dell'interesse alla decisione.
- Il divieto di nuove produzioni documentali in cassazione non opera rispetto ai documenti che provano la successiva formazione di un giudicato esterno, trattandosi di fatti sopravvenuti che incidono sulla definizione della controversia.
- Quando tra le stesse parti si sia formato giudicato su una domanda pienamente sovrapponibile per soggetti, petitum e causa petendi, l'esame dell'impugnazione resta precluso e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
- La sopravvenienza di un giudicato esterno sulla medesima pretesa comporta l'assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato e giustifica la compensazione integrale delle spese se la definizione del processo deriva da una ragione sopravvenuta ed esterna alle difese originarie.
Come è indicizzato
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