Cassazione Penale, Ordinanza n. 14701/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza rimettere in discussione il giudizio di responsabilità pronunciato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva già ritenuto responsabile. In cassazione venivano riproposte questioni già affrontate nel giudizio di merito: la rilevanza del consenso della persona offesa a far entrare in casa il figlio destinatario di un provvedimento di allontanamento, la configurabilità dello stato di necessità e la sussistenza del reato di percosse. La Corte rileva che tali doglianze si limitavano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, con motivazione ritenuta immune da vizi deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
condanna ... al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e risolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- Le censure relative alla rilevanza del consenso della persona offesa, alla configurabilità dello stato di necessità e alla sussistenza del reato, se già vagliate con motivazione logica e priva di vizi, non possono essere rivalutate in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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