Cassazione Penale, Sentenza n. 04241/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 9/10/2025 che aveva respinto la richiesta di rimessione in termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale del 5/6/2025 e aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato con condanna al pagamento delle spese. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 c.p.p.) in relazione agli artt. 111-bis e 582 c.p.p., contestando la disparità di trattamento dovuta al fatto che innanzi alla Corte di Cassazione sia ancora possibile il cosiddetto "doppio binario" (PEC o deposito cartaceo), mentre davanti al Tribunale di Torino era stato disposto il deposito obbligatorio tramite Portale Deposito Atti Penali (PDP); deduceva quindi l'illegittimità dell'inammissibilità per modalità di deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione di inammissibilità prevista dalla normativa vigente per l'appello depositato con modalità non conformi (PEC anziché il PDP obbligatorio nel Tribunale di Torino), e ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per il deposito. Ha altresì confermato la legittimità delle differenze operative tra Tribunale e Corte di cassazione, spiegando che il regime di deposito telematico è regolato dalla normativa e dai decreti ministeriali e che le diverse date di entrata in vigore giustificano modalità diverse. Per ciò è stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e disposte le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p. per i profili di colpa emersi nel ricorso.
Norme richiamate
"1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato..."
Stabilisce la regola generale del deposito della impugnazione nella cancelleria con richiamo alle modalità di cui all'art. 111-bis; la Corte ha ritenuto che, attuato il regime telematico e le disposizioni locali, l'appello presentato con modalità diversa è inammissibile salvo giustificato motivo.
"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche... 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica."
Imposta il principio della esclusività del deposito telematico salvo eccezioni; la Corte ha usato questa norma per fondare l'obbligo del deposito telematico e l'inammissibilità del deposito con modalità non conformi ove non sussistano le eccezioni.
"1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici... "; "3. Nei casi... atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche..."
Regola l'accertamento e la comunicazione dei malfunzionamenti dei sistemi telematici e stabilisce che, durante malfunzionamenti certificati o accertati, è consentito il deposito analogico; la Corte ha ricordato che la possibilità di depositare in modo non telematico richiede certificazione/accertamento del malfunzionamento.
art. 87 e 87-bis d.lgs. n.150/2022
"l'art. 87 prevede che con regolamento... vengano definite le regole tecniche... e... i termini di transizione"; "l'art. 87-bis consente il deposito mediante PEC sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti..."
Introducono regole di transizione e consentono, per un periodo, il deposito tramite PEC in via transitoria; la Corte ha richiamato queste disposizioni per spiegare i diversi tempi di applicazione fra uffici (es. Cassazione vs Tribunale).
D.M. 29/12/2023 n.217 (modificato dal D.M. 27/12/2024 n.206)
"a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti... ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen."; "il deposito mediante PEC rimane consentito ai difensori soltanto nei 'casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche'"
Regola l'entrata a regime del deposito telematico per gli uffici indicati (tra cui i tribunali ordinari) e limita l'uso della PEC ai soli casi previsti; la Corte ha usato il decreto per confermare l'obbligo per il Tribunale di Torino di ricevere depositi tramite PDP.
Prevede le sanzioni pecuniarie per il ricorso manifestamente infondato o per colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento previsto da tale norma per i profili di colpa emersi.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva indicato violazione di legge ai sensi di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e inidoneo a fondare il ricorso.
Massime di principio
- Il deposito telematico previsto dall'art. 111-bis è la regola generale: bisogna attenersi alle modalità telematiche stabilite per ciascun ufficio giudiziario.
- Le disposizioni di transizione (artt. 87, 87-bis d.lgs. 150/2022 e i decreti ministeriali) possono consentire, per un periodo o per specifici uffici, il deposito tramite PEC; tuttavia occorre verificare se l'ufficio competente abbia adottato provvedimenti locali che impongano modalità diverse (es. uso obbligatorio del PDP).
- La possibilità di depositare in forma analogica o tramite PEC sussiste solo nei casi espressamente previsti: malfunzionamento dei sistemi certificato/accertato o disposizioni transitorie applicabili al singolo ufficio.
- Per ottenere la restituzione nel termine o giustificare un deposito non telematico è necessario fornire prove specifiche e documentate (certificazione del malfunzionamento, comunicazioni ufficiali dell'ufficio giudiziario, caso fortuito o forza maggiore).
- Non è efficace invocare genericamente disparità di trattamento rispetto ad altri uffici (es. Corte di cassazione) senza considerare le differenze normative e temporali nell'entrata in vigore delle modalità telematiche.
- Argomentazioni generiche o prive di elementi probatori concreti possono comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e sanzioni (anche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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