Sentenza n. 2680/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento prot. n. INPS. 5100.27/02/2024.0150325, comunicato agli istanti a mezzo PEC del 27/02/2024, con il quale si nega il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della valorizzazione di sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militari cessati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, erano cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Chiedevano la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. L'INPS aveva negato il beneficio sostenendo che non spettasse in caso di cessazione volontaria e che la sua estensione avrebbe comportato oneri finanziari privi di copertura normativa, richiamando una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. L'INPS ha eccepito il difetto di interesse di uno dei ricorrenti, poiché il TFS non era ancora stato liquidato, e la prescrizione quinquennale della pretesa dell'altro, assumendo come dies a quo la cessazione dal servizio. Nel merito ha inoltre prospettato dubbi di legittimità costituzionale dell'interpretazione estensiva della disciplina, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto l'interesse attuale e concreto anche prima della liquidazione del TFS, poiché l'accertamento richiesto consente di vincolare l'amministrazione alla corretta determinazione della prestazione e di prevenire un successivo provvedimento illegittimo. Ha escluso la prescrizione, affermando che il termine quinquennale per le differenze sul TFS decorre dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione o, in caso di pagamento rateale, dalla corresponsione dell'ultima rata, non dalla cessazione dal servizio; l'INPS non aveva provato la data rilevante e il prospetto di liquidazione della pensione non era idoneo a far decorrere la prescrizione della buonuscita. Nel merito, il giudice ha interpretato l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 nel senso che il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l'applicabilità della disciplina al personale dell'Arma dei Carabinieri. La nota ministeriale richiamata dall'INPS è stata ritenuta priva di valore normativo e inidonea a derogare alla legge; le esigenze di copertura finanziaria non possono impedire l'applicazione di un diritto riconosciuto dalla legge. Sono stati altresì ritenuti infondati i dubbi di costituzionalità, poiché la scelta legislativa di prevedere un beneficio premiale per incentivare la permanenza in servizio rientra nella discrezionalità legislativa e non è manifestamente irragionevole né lesiva dell'eguaglianza. Il ricorso è stato accolto: il diniego è stato annullato, è stato accertato il diritto alla riliquidazione della buonuscita con inclusione dei sei scatti, e l'INPS è stato condannato al pagamento delle differenze, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale cessato a domanda, quando siano maturati i requisiti anagrafici e contributivi previsti.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387...
La disciplina dei sei scatti continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, incluso il personale dell'Arma dei Carabinieri.
artt. 3 e 81 Cost.
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dall'INPS sono stati ritenuti infondati: la previsione del beneficio non è manifestamente irragionevole né lesiva dell'eguaglianza e le esigenze di copertura finanziaria non impediscono l'applicazione di un diritto previsto dalla legge.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Le differenze economiche spettanti sono maggiorate degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda ha diritto alla valorizzazione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio se ha compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, poiché l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 estende espressamente il beneficio al collocamento in quiescenza su richiesta.
- Un atto di indirizzo ministeriale interno, privo di valore normativo, non può derogare o impedire l'applicazione di una disposizione legislativa chiara né negare un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge sulla base di generiche esigenze di copertura finanziaria.
- Per le pretese relative a differenze sul trattamento di fine servizio, la prescrizione decorre dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione della prestazione o, in caso di pagamento rateale, dalla corresponsione dell'ultima rata; non decorre automaticamente dalla cessazione dal servizio.
- L'interesse ad agire per ottenere l'accertamento dei criteri di determinazione del trattamento di fine servizio è attuale e concreto anche prima della liquidazione della prestazione, quando l'accertamento mira a vincolare l'amministrazione e a prevenire una liquidazione illegittima.
- La previsione legislativa di un beneficio economico volto a incentivare la permanenza in servizio rientra nella discrezionalità del legislatore in materia previdenziale e non è manifestamente irragionevole o lesiva del principio di eguaglianza per il solo fatto di comportare un onere finanziario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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