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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5801/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per quanto riguarda Francesco D'Onofrio e Domenico Ceravolo: ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida dei loro fermi, ritenendo che, ex ante, dagli elementi noti alla polizia giudiziaria emergeva un concreto pericolo di fuga. Il ricorso è stato invece respinto quanto a Claudio Russo e Rocco Costa, per carenza di elementi fattuali specifici e personalizzanti a loro carico.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Torino che non aveva convalidato i fermi dei quattro indiziati accusati di partecipazione ad associazione mafiosa ('ndrangheta) e reati connessi. Il ricorrente denunciava che, in particolare per D'Onofrio e Ceravolo, sussistevano elementi concreti e personalizzati del pericolo di fuga (intercettazioni in cui si parla di partire per la Spagna e del Brasile, conversazioni su visti, ricezione di documenti da un pregiudicato, disponibilità di relazioni e risorse per organizzare latitanze, nonché il rischio di discovery conseguente a perquisizione) che il GIP aveva valutato in modo frammentario e insufficiente.

Norme richiamate

  • art. 384 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare i reati contestati e il quadro di riferimento per le misure coercitive; la Corte ricorda che il pericolo di fuga deve essere valutato con elementi concreti e di personalizzazione, non presunto dal titolo di reato

  • art. 391, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del PM: disciplina la motivazione e i criteri di convalida dei provvedimenti restrittivi; la Corte sottolinea l'obbligo del GIP di verificare ex ante gli elementi noti alla polizia giudiziaria al momento del fermo

Massime di principio

  • In sede di convalida di fermo il giudice valuta solo gli elementi conosciuti o conoscibili con ordinaria diligenza al momento dell'arresto/fermo (verifica ex ante); informazioni acquisite successivamente non possono essere usate per la convalida
  • Il pericolo di fuga non può essere presunto in ragione del solo titolo di reato: deve emergere da elementi specifici e personalizzati (piani concreti di allontanamento, contatti per ottenere documenti o visti, disponibilità di risorse o reti di supporto)
  • Intercettazioni e conversazioni in cui l'indagato esprime propositi di allontanamento combinati con prove di organizzazione pratica (ricezione di documenti, contatti con pregiudicati, informazioni su visti/permessi, precedenti organizzazioni di latitanze) costituiscono elementi idonei a fondare il pericolo di fuga
  • La disponibilità da parte di terzi o le risorse in reti criminali (es. esperienza nell'organizzare latitanze) aumentano la valutazione negativa di non convalida, purché tali elementi siano concretamente documentati e riferibili all'individuo
  • Se gli elementi relativi al pericolo di fuga sono valutati in modo 'atomistico' e frazionato, il provvedimento di non convalida può essere annullato in sede di impugnazione; occorre una valutazione complessiva e coerente degli indici di rischio

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