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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6575/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 23/05/2023 che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato (formato il 20/12/2020) relativa alla conferma della condanna pronunciata il 04/11/2020. La ricorrente deduceva che sussisteva una "incolpevole mancata conoscenza" del processo: aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio durante le indagini (22/12/2013), ma non aveva effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, avendone appreso solo con la notifica dell'ordine di esecuzione il 17/04/2023 al difensore. La Corte d'appello aveva ritenuto che la mera elezione del domicilio presso il difensore d'ufficio non fosse prova di mancata conoscenza e che la ricorrente non avesse allegato fatti idonei a sostenere la rescissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza impugnata viziata dalla violazione di legge. Ha affermato il principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata nella fase delle indagini preliminari (prima dell'introduzione dell'art.162, comma 4-bis, dalla legge 23/06/2017 n.103), non comporta automaticamente la presunzione che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto. Occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la sussistenza di ulteriori indici concreti che dimostrino la conoscenza del processo. Poiché la Corte territoriale non ha valutato correttamente tali elementi, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma richiamata in tema di processo in assenza: la sua applicazione non può fondarsi automaticamente sulla sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve comunque verificare la concreta conoscenza del processo.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Richiamato in connessione alle disposizioni sul processo in assenza e sulle condizioni per procedere; va interpretato con accertamento degli elementi concreti relativi alla conoscenza del procedimento.

  • art. 420-quinquies c.p.p.

    Richiamato in materia di processi celebrati in assenza dell'imputato; la giurisprudenza impone valutazioni sulla effettiva conoscenza dell'imputato.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma relativa alla notificazione degli atti e alla scelta del domicilio; la sua rilevanza sta nell'accertare se la notifica dell'atto introduttivo sia avvenuta nel luogo di elezione e abbia effettivamente raggiunto l'interessato.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti al giudizio di cognizione e agli effetti della celebrazione in assenza; utilizzato quale riferimento per l'analisi degli istituti connessi.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Regola la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza; impone al giudice di valutare se l'imputato abbia subito la vocatio in iudicium e se la sua mancata partecipazione sia incolpevole o volontaria.

  • art. 162, comma 4-bis c.p.p. (legge 23/06/2017, n.103)

    Introdotto dalla legge n.103/2017; la Corte ha distinto le elezioni di domicilio effettuate anteriormente alla sua introduzione, rilevando che in tali casi non può desumersi automaticamente la conoscenza del processo dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come principio generale del giusto processo (diritto a un equo processo); la valutazione della rescissione del giudicato deve essere compatibile con i diritti difensivi e con la garanzia di partecipazione dell'imputato.

  • Sez. Un. n. 23948/2019 (Ismail)

    n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020

    Principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è presupposto idoneo per dichiarare l'assenza; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la conoscenza del procedimento.

  • Sez. 3 n. 11813/2020 (Zagaralli)

    n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021

    Conferma che l'elezione del domicilio presso il difensore nella fase delle indagini, anteriore all'art.162, comma 4-bis, non comporta presunzione di conoscenza; è necessario verificare ulteriori indici dell'effettivo rapporto professionale.

  • Sez. 6 n. 21997/2020

    Sottolinea che per la rescissione del giudicato l'effettiva conoscenza deve riferirsi a una vocatio in iudicium formale; la mera elezione di domicilio in fase preliminare, se non seguita dalla notifica dell'atto introduttivo, non prova la conoscenza.

  • Sez. 5 n. 31201/2020 (Ramadze)

    Giurisprudenza applicata dal Collegio: in un caso analogo l'annullamento con rinvio era stato disposto perché la mancata comunicazione da parte del difensore d'ufficio non poteva essere considerata prova che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo o si fosse volontariamente sottratto.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non produce automaticamente la presunzione che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo; occorre un accertamento concreto del rapporto difensore–imputato.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per "incolpevole mancata conoscenza" è sufficiente allegare il fatto processuale (mancata conoscenza); spetta poi al giudice verificare l'esistenza di elementi concreti che smentiscano la buona fede dell'imputato.
  • La prova della conoscenza del procedimento deve essere riferita, preferibilmente, alla notifica di un atto formale di vocatio in iudicium (atto introduttivo del giudizio) nel luogo di elezione di domicilio.
  • La semplice disponibilità dei recapiti del difensore d'ufficio o il fatto che le notifiche siano state indirizzate a quel domicilio non dimostrano di per sé l'effettiva partecipazione o conoscenza dell'imputato, senza ulteriori indizi di un rapporto professionale reale.
  • Se l'imputato risiede all'estero o vi sono elementi che rendono dubbia la ricezione delle comunicazioni, il giudice deve valutare con maggiore attenzione la possibilità di incolpevole mancata conoscenza.
  • In presenza di una valida allegazione di mancata conoscenza, il giudice del rinvio deve valutare fattori come contatti effettivi con il difensore, elementi di notifica degli atti processuali e ogni circostanza che possa indicare volontaria sottrazione o, al contrario, effettiva ignoranza.

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