Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due creditori, in qualità di eredi di un soggetto deceduto, avevano notificato alla società debitrice un atto di precetto fondato su un titolo esecutivo penale e avevano eletto domicilio in un Comune diverso da quello della sede sociale della debitrice. La società ha proposto opposizione al precetto davanti al Tribunale di Roma, eccependo in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva. I creditori si sono costituiti eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e sostenendo che fosse competente il Tribunale di Spoleto, in ragione della presenza di beni della società nel relativo circondario. Il giudice istruttore di Roma ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la competenza di Spoleto. La società ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 480, comma 3, e 27 c.p.c., sostenendo che l'elezione di domicilio effettuata dai creditori nel precetto fosse anomala e dovesse equivalere a omessa elezione, con conseguente radicamento della competenza nel luogo di notificazione del precetto, cioè Roma; in subordine, ha sostenuto che l'eventuale contestazione sulla mancanza di beni nel Comune eletto potesse essere sollevata solo dal debitore e non dai creditori stessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, cassando l'ordinanza del Tribunale di Roma e dichiarando la competenza del Tribunale di Roma a conoscere dell'opposizione a precetto. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 480, comma 3, c.p.c., il creditore che nel precetto abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio resta vincolato a tale indicazione per l'individuazione del giudice territorialmente competente sull'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione. Ha inoltre chiarito che la contestazione circa l'assenza di beni del debitore nel Comune indicato può essere fatta valere soltanto dal debitore-opponente, non dal creditore-opposto. Conseguentemente, la declaratoria di incompetenza era illegittima e la causa deve proseguire davanti al Tribunale di Roma; i resistenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
"diviene operativo il foro di competenza sussidiario"; "il creditore ... resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione"
La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel precetto rileva ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente sull'opposizione a precetto proposta prima dell'inizio dell'esecuzione e vincola il creditore che l'ha effettuata.
Sono richiamati come criteri per radicare la competenza territoriale nella fase dell'opposizione a precetto, in collegamento con la disciplina speciale dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le censure prospettate nel ricorso per violazione di legge e, in subordine, per nullità del provvedimento impugnato.
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5
"Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile ... la stessa si considererà di valore indeterminabile"
Il regolamento di competenza, essendo un processo su una questione e non sull'intera controversia, viene ricondotto al criterio del valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto proposto prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza territoriale si determina tenendo conto del Comune indicato dal creditore nel precetto come luogo di residenza o domicilio, con effetto vincolante per chi ha effettuato tale dichiarazione o elezione.
- La contestazione circa la mancanza di beni del debitore nel Comune indicato nel precetto non può essere utilmente sollevata dal creditore che abbia scelto quel domicilio, ma soltanto dal debitore, ai fini di radicare la competenza nel diverso luogo di notificazione del precetto.
- L'elezione di domicilio nel precetto conserva rilievo, ai fini della competenza territoriale sull'opposizione, anche nel contesto delle notifiche telematiche o comunque non fondate sulla consegna materiale dell'atto, poiché la norma ha una finalità pubblicistica di individuazione del giudice competente.
- Nel regolamento di competenza, quando la controversia concerne solo la questione di competenza e non l'intero rapporto sostanziale, la causa può essere trattata come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →