Cassazione Civile, Ordinanza n. 08517/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione per la gestione di una delegazione automobilistica: l'ente deduceva che il rapporto era stato risolto per numerosi inadempimenti del convenzionato, il quale avrebbe incassato somme dagli utenti senza eseguire le relative pratiche auto e sarebbe rimasto debitore di una somma quantificata in euro 9.297,32; chiedeva inoltre il risarcimento del danno all'immagine. Il convenzionato resisteva eccependo, tra l'altro, la prescrizione della pretesa risarcitoria extracontrattuale e l'insufficienza della documentazione sui singoli inadempimenti; formulava anche domanda riconvenzionale per danni morali e materiali, sostenendo che l'ente aveva inciso negativamente sull'attività della delegazione e che la disdetta della convenzione era illegittima. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione di legge e dei contratti perché la clausola risolutiva espressa richiamata dalla controparte non conterrebbe specifici inadempimenti, ma solo il riferimento a generiche "inadempienze reiterate", ritenute a loro volta indeterminate e quindi non idonee a fondare la risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto della convenzione e delle clausole rilevanti, né indicato la sede processuale dei documenti richiamati. Ha poi osservato che la sentenza impugnata si fondava anche su una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente, e cioè sull'avvenuto riconoscimento di debito da parte del convenzionato, non specificamente censurato con il ricorso. Poiché il ricorso non aveva attaccato tutte le rationes poste a base della decisione, esso non era idoneo a determinare la cassazione della sentenza. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché l'intimato non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può superare i limiti del ricorso per cassazione, che resta un rimedio a critica vincolata e non una terza istanza di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica trascrizione o individuazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con indicazione della loro sede processuale.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
La resistente aveva eccepito in appello l'inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di specificità.
La resistente aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile indicare e riportare con precisione gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, con specificazione della loro localizzazione processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le censure dirette contro le altre.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato come una nuova istanza di merito: la doglianza deve colpire in modo specifico la base logico-giuridica della decisione impugnata.
- La presenza di un riconoscimento di debito non specificamente contestato può costituire una autonoma base della condanna, idonea a rendere irrilevanti censure che investano soltanto altri profili della lite.
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