Ordinanza n. 219/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - A) della delibera della Commissione Straordinaria n. 40 del 25 febbraio 2026, avente ad oggetto “Riapprovazione con modifiche Regolamento comunale per la disciplina della sosta a pagamento nel Comune di Tropea e piano urbano della sosta” con presupposto e connesso “Regolamento comunale per la disciplina della sosta a pagamento nel Comune di Tropea e piano urbano della sosta”, Approvato con la suddetta delibera; - B) della delibera della Commissione Straordinaria n. 30 dell’11 febbraio 2026, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della sosta a pagamento nel Comune di Tropea e piano urbano della sosta”, per quanto lesiva e non superata dalla successiva; - C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e/o attuativo, ivi compresi – ove esistenti e non prodotti – gli atti istruttori, le relazioni tecniche, le planimetrie, i provvedimenti di Individuazione e delimitazione delle aree di sosta libera e/o di deroga ex art. 7, comma 8, C.d.S., nonché le eventuali delibere di Giunta Comunale di determinazione tariffe/orari richiamate dal Regolamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere della Commissione straordinaria che hanno approvato e successivamente riapprovato, con modifiche, il regolamento comunale della sosta a pagamento e il piano urbano della sosta, nonché gli atti presupposti, connessi e attuativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le delibere della Commissione straordinaria del Comune di Tropea relative alla disciplina della sosta a pagamento e al piano urbano della sosta. Sono stati contestati anche gli atti istruttori, le relazioni tecniche, le planimetrie, gli eventuali provvedimenti di individuazione delle aree di sosta libera o di deroga e le eventuali deliberazioni di determinazione di tariffe e orari. Nella fase cautelare, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità delle modifiche introdotte nel regime della sosta a pagamento, evidenziando l'assenza di un'adeguata istruttoria da parte dell'amministrazione e il pregiudizio derivante dal mutamento del precedente regime di sosta gratuita, rimasto in vigore per oltre vent'anni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, con valutazione necessariamente sommaria e senza pregiudizio per il merito, poiché le modifiche al regime della sosta a pagamento risultavano adottate senza che fosse stata svolta un'adeguata istruttoria, anche alla luce dei rilievi dei ricorrenti. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché il mutamento del regime della sosta gratuita, dopo oltre vent'anni dalla regolamentazione originaria, determinava un pregiudizio grave e irreparabile attuale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
fumus boni iuris; pregiudizio grave e irreparabile
La tutela cautelare è stata accordata perché il TAR ha ravvisato, nei limiti della cognizione sommaria, sia una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure sia un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata applicazione del nuovo regime della sosta.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di un'adeguata istruttoria sulle modifiche sostanziali apportate alla disciplina comunale della sosta può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere gli atti impugnati, ferma la valutazione definitiva nella fase di merito.
- Il mutamento immediato del regime della sosta gratuita, dopo un lungo periodo di stabilità, può configurare un pregiudizio grave e irreparabile quando i ricorrenti dimostrino l'attualità del danno derivante dall'applicazione della nuova disciplina.
- La sospensione cautelare dei provvedimenti amministrativi richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, valutati secondo i limiti propri della cognizione sommaria.
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