Cassazione Civile, Ordinanza n. 05047/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale nella quale un immobile è stato venduto all'asta con indicazioni testuali, presenti nel decreto di trasferimento e nella perizia di stima, secondo cui il bene risultava gravato dal diritto di abitazione in favore dell'occupante. L'aggiudicatario, ottenuto il trasferimento, ha intimato il rilascio dell'immobile; l'occupante ha proposto opposizione al precetto, accolta in primo e secondo grado. La Corte di cassazione, con ordinanza del 19/4/2024, ha rigettato il ricorso dell'aggiudicatario ritenendo non irragionevole l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui la vendita aveva riguardato la sola nuda proprietà, coerentemente con gli atti della procedura e con il prezzo fissato tenendo conto del diritto di abitazione. Avverso tale ordinanza l'aggiudicatario ha proposto ricorso per revocazione, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente affermato che il bene era stato posto in vendita solo come nuda proprietà, mentre dal decreto di trasferimento emergerebbe che era stata venduta la piena proprietà, sebbene gravata dal diritto di abitazione. La resistente ha resistito con controricorso. La Corte ha però ritenuto che il contenuto e il significato del decreto di trasferimento fossero stati oggetto di effettiva discussione tra le parti già nel giudizio di legittimità ordinario, sicché non era configurabile errore revocatorio su un punto controverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che il preteso errore di fatto non fosse revocatorio perché relativo a un punto già controverso e oggetto di valutazione nel precedente giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio, al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto non discusso e non valutato come punto controverso nel giudizio deciso
estende ai provvedimenti della Corte di cassazione il rimedio della revocazione nei limiti previsti dalla norma richiamata
la facoltà del creditore ipotecario di far vendere il bene libero è richiamata solo come regola astratta, ma nel caso concreto non è stata applicata perché la vendita è risultata predisposta come gravata dal diritto di abitazione
il sistema della trascrizione rileva soltanto per dirimere conflitti tra diritti tra loro incompatibili, non per diritti diversi e compatibili
la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando l'asserita erronea percezione del contenuto degli atti abbia già formato oggetto di discussione tra le parti ed abbia costituito tema della decisione impugnata.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone che il fatto asseritamente percepito in modo errato non sia stato un punto controverso del precedente giudizio, né abbia richiesto apprezzamento delle risultanze processuali.
- Nel sistema della trascrizione, il conflitto rilevante è quello tra diritti incompatibili; se i diritti sono diversi ma compatibili, la disciplina pubblicitaria non risolve la controversia nel senso della prevalenza automatica di uno sull'altro.
- Quando un bene è stato posto in vendita in modo chiaro e coerente negli atti della procedura, la pubblicità, l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento devono rimanere conformi a quel contenuto, che vincola la ricostruzione dell'oggetto del trasferimento.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio se l'allegazione del ricorrente mira in realtà a una nuova valutazione interpretativa degli atti già scrutinati nel giudizio precedente.
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