Ordinanza n. 2672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per regolamento di competenza: dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00127/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano nella parte in cui ha dichiarato la propria incompetenza sulle domande di annullamento di due circolari del Ministero della Salute e ha individuato come competente il TAR Lazio
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza contestando la declinatoria parziale del TRGA di Bolzano. Con il primo motivo hanno sostenuto che la competenza dovesse restare al TRGA, in applicazione dell’effetto attrattivo previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., in quanto il giudizio riguardava principalmente i provvedimenti di esclusione dei minori dalla frequenza della scuola dell’infanzia. Hanno inoltre dedotto che le circolari ministeriali non fossero atti normativi o amministrativi generali e che la loro impugnazione fosse stata proposta soltanto per censurare l’erronea applicazione delle circolari da parte dell’amministrazione. Con il secondo motivo hanno contestato la separazione della controversia in distinti segmenti, invocando il principio del simultaneus processus, e hanno chiesto, in subordine, l’attribuzione al TAR Lazio dell’intera controversia. Le circolari erano censurate per contrasto con l’art. 71 della direttiva 2001/83/CE, con le decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini Hexyon e Proquad e con le decisioni della Commissione europea concernenti l’uso del vaccino esavalente Hexyon.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo. Le circolari ministeriali sono state impugnate non soltanto in via incidentale, quale presupposto interpretativo dei provvedimenti applicativi, ma anche per vizi propri e in quanto atti generali idonei a produrre effetti esterni. Pertanto, per la loro impugnazione è corretta la competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 13, comma 3, e 15, commi 2 e 4, c.p.a. È irrilevante che l’impugnazione delle circolari fosse stata formulata “per quanto possa occorrere” o che il loro annullamento potesse produrre effetti erga omnes oppure incidenter tantum; ai fini della competenza rileva l’effettiva natura e oggetto dell’impugnazione, non il peso della domanda nell’economia complessiva del ricorso. Tuttavia, il giudizio non doveva essere frazionato: operando la competenza per connessione prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza sull’atto presupposto attrae quella relativa agli atti applicativi e agli ulteriori atti impugnati. È stata quindi dichiarata la competenza del TAR Lazio sull’intera controversia. Ai sensi dell’art. 15, comma 7, c.p.a., l’ordinanza cautelare del giudice incompetente perderà efficacia decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, salva la possibilità di riproporre la domanda cautelare davanti al giudice competente. Le spese del regolamento sono state compensate tra le parti costituite per la parziale fondatezza delle censure.
Norme richiamate
Attribuisce al TAR Lazio la competenza per le controversie relative ad atti emessi da organi statali aventi efficacia ultraregionale o nazionale, secondo quanto ritenuto applicabile alle circolari ministeriali impugnate.
Prevede la competenza per connessione quando la controversia riguarda un atto presupposto e i suoi atti applicativi; la competenza sull’atto presupposto attrae quella sugli atti applicativi e sugli ulteriori atti connessi.
Disciplina il regolamento di competenza e la declaratoria di incompetenza del giudice adito in favore del giudice competente.
Stabilisce che la misura cautelare adottata dal giudice dichiarato incompetente perde efficacia decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza regolatrice della competenza, salva la riproposizione della domanda davanti al giudice competente.
Consente al giudice del regolamento di competenza di provvedere sulle spese del relativo giudizio; nella specie le spese sono state compensate per la parziale fondatezza del regolamento.
art. 71 della direttiva 2001/83/CE
È richiamato dai ricorrenti quale parametro europeo asseritamente contrastato dalle circolari ministeriali in relazione alla necessità di una prescrizione medica per i prodotti vaccinali pediatrici.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando un atto generale o avente efficacia ultraregionale è impugnato per vizi propri, in quanto ritenuto direttamente lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, la relativa domanda rientra nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma, anche se l’atto è contestato insieme a provvedimenti applicativi adottati da un’amministrazione territoriale.
- Ai fini della determinazione della competenza non rilevano né la formula cautelativa con cui l’atto è impugnato, come “per quanto possa occorrere”, né l’importanza quantitativa o funzionale della domanda nell’economia complessiva del ricorso; rileva invece l’oggetto effettivo dell’impugnazione e la deduzione di vizi propri dell’atto.
- Quando una controversia comprende un atto generale presupposto e gli atti applicativi connessi, la competenza sull’atto presupposto attrae, per connessione, quella sugli atti applicativi e sugli ulteriori atti impugnati, imponendo la trattazione unitaria dell’intera controversia davanti al giudice competente sull’atto presupposto.
- La competenza per connessione prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. impedisce il frazionamento del giudizio in segmenti distinti quando gli atti impugnati presentano una relazione di presupposizione logico-giuridica.
- La misura cautelare adottata dal giudice dichiarato incompetente perde efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza, ferma la possibilità di riproporre la domanda cautelare davanti al giudice competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2002/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →