Cassazione Penale, Sentenza n. 9281/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dell'8/11/2023 per mancata allegazione, nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la procura allegata conteneva l'indicazione del domicilio e che poteva supplire una elezione di domicilio già contenuta nella procura conferita per il primo grado; inoltre prospettava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico ad una dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Non essendo nel caso presente né una dichiarazione/eletto di domicilio prodotta con l'appello né un richiamo espresso e specifico a precedente elezione indicandone la collocazione, l'appello è inammissibile. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (determinazione equitativa), non ritenendosi però il ricorso proposto in mala fede alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione deve contenere l'indicazione o il richiamo espresso e specifico ad una dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; in mancanza l'appello è inammissibile.
art. 581 c.p.p. comma 1-quater
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento a questa norma è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché la norma stessa non è stata determinante per la decisione.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
art. 24 Cost.
Citato dal ricorrente per contestare la legittimità costituzionale della norma processuale, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto e non l'ha esaminata nel merito.
Sentenza Corte Costituzionale
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità non aggravata del ricorrente: la Corte ha ritenuto che, pur dovendo disporre un versamento in favore della cassa delle ammende, non si possa ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per rendere ammissibile un appello dell'imputato assente è necessario che l'atto di impugnazione contenga o la dichiarazione/eleggibilità di domicilio rilasciata (anche successivamente alla sentenza impugnata) oppure un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale
- La sola esistenza di una procura che contiene una indicazione di domicilio non è sufficiente a sanare l'assenza di un richiamo espresso nell'atto di appello: l'atto di impugnazione deve permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
- Le questioni di legittimità costituzionale vanno valutate alla luce della loro rilevanza: se la norma invocata non è decisiva nel caso concreto, la questione può essere dichiarata irrilevante e non esaminata
- La mancata osservanza delle prescrizioni formali previste per l'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e, in via equitativa, il versamento alla cassa delle ammende, salvo che non risulti comportamento del tutto privo di colpa
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