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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10892/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in termini di prevalenza sulle aggravanti ritenute. In sostanza, contestava il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la graduazione della pena operati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena, incluse le diminuzioni e gli aumenti per circostanze aggravanti e attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 c.p.

    richiamato come attenuante invocata dal ricorrente, il cui mancato riconoscimento in prevalenza sulle aggravanti è stato ritenuto non censurabile nel caso concreto

  • art. 132 c.p.

    norma richiamata come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    norma richiamata come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come la graduazione della pena, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile solo se il giudice sia incorso in arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto insufficiente.
  • Il mancato riconoscimento della prevalenza di una circostanza attenuante non integra di per sé vizio di motivazione, se la decisione risulta sorretta da una motivazione congrua e coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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