Cassazione Penale, Sentenza n. 2117/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. Il ricorrente contestava: 1) l'accertamento della distrazione di cespiti aziendali basato su elenchi antecedenti al fallimento e privi di riscontro contabile o fatturale, nonché la mancata considerazione dell'assenza di bilanci 2013-2014 e della possibile disponibilità di alcuni beni alla curatela; 2) la qualificazione come distrazione della locazione dell'immobile aziendale, sostenendo che si trattò di scelte aziendali "strategiche" con condizioni vantaggiose, che i canoni sarebbero stati comunque incassati (direttamente o tramite società correlate) e che l'opzione d'acquisto non costituiva un vantaggio per il locatario; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e, in conseguenza, eccessiva determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui mancavano fatture, elementi probatori e prova di impiego/possesso dei beni da parte della fallita e che la locazione con canone incongruo e non riscosso poteva integrare distrazione. Ha invece accolto in parte il secondo motivo: la Corte ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale circa il diniego delle circostanze attenuanti (sia la speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare, sia le attenuanti generiche) e ha annullato la sentenza limitatamente a tale parte, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia perché valuti e motivi nuovamente la concessione o meno delle attenuanti. Pertanto la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è stata confermata, mentre la questione delle attenuanti è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale usata per gli atti delle parti in Cassazione (riferimento alla requisitoria della Procura generale e alla memoria di parte).
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita l'ambito dell'esposizione dei motivi di ricorso e vincola la trattazione di alcune censure in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di tale disposizione.
legge fallimentare, L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, comma 3
Prevede l'attenuante speciale per il danno patrimoniale di modesta entità; la Corte richiama che la valutazione di questa attenuante deve guardare all'entità della distrazione/diminuzione patrimoniale e non al solo ammontare del passivo fallimentare.
legge fallimentare, L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1
Riguarda le fattispecie di bancarotta e include, tra le condotte distrattive, l'alienazione o il godimento dei beni aziendali a condizioni tali da privare la fallita dei suoi strumenti; la Corte territoriale ha ricondotto la locazione a canoni non riscossi a tale area di operatività.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati, es. Sez. 6 n. 1307/2002; Sez. 2 n. 7667/2015; Sez. 5 n. 12456/2019)
Principi interpretativi: il giudice d'appello può richiamare e integrare la motivazione del primo grado senza replicare punto per punto tutte le censure; il controllo d'appello può motivare per relationem; e che l'affitto a canone incongruo e non riscosso può integrare distrazione.
Massime di principio
- Se la corte d'appello aderisce alla motivazione del primo grado e le censure non sono specifiche o nuove, è ammissibile che legga la propria decisione per relationem richiamando la motivazione del tribunale.
- Per dimostrare l'assenza di distrazione di beni aziendali è necessario fornire prove concrete (fatture, incassi, documentazione contabile aggiornata); elenchi non aggiornati o generiche allegazioni non sono normalmente sufficienti.
- La locazione di beni aziendali a condizioni incongrue e con canoni non riscossi può integrare la fattispecie di distrazione ai sensi della legge fallimentare, specialmente se priva la società dei suoi strumenti essenziali.
- La valutazione dell'attenuante per "danno patrimoniale di speciale tenuità" deve considerare l'entità della diminuzione patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita (la distrazione), non il mero ammontare del passivo fallimentare.
- Il diniego delle attenuanti (generiche o specifiche) richiede motivazione espressa e non meramente apodittica: la mancata motivazione è motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame.
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