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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25353/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

L'erede della parte originaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che definiva la controversia con la società cooperativa sociale resistente. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la sentenza di legittimità non ne dà conto nel merito perché, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa accettazione, sottoscritti dai rispettivi difensori e ritenuti rituali. In sede di legittimità la sola ricorrente aveva depositato memoria; il Procuratore generale non aveva formulato conclusioni.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza esaminare i singoli motivi. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in conformità alla concorde richiesta delle parti. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della relativa misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia, quando rituale, completa il presupposto per l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • contributo unificato

    Il raddoppio non si applica all'estinzione del giudizio; la misura è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente sottoscritta dal difensore della parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi.
  • In presenza di rinuncia e accettazione rituali, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del processo e regolare le spese secondo la concorde volontà delle parti, anche compensandole integralmente.
  • Il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non è estensibile analogicamente ad altre ipotesi di definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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