Cassazione Penale, Sentenza n. 35605/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) irrevocabile dal 10/05/2013 ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza perché dagli atti risultava che il ricorrente aveva commesso un altro reato nel 2016, quindi nel quinquennio. La difesa ha contestato che la sentenza che ha accertato il reato del 2016 è divenuta irrevocabile solo nel 2020, oltre il quinquennio, e ha dedotto che ai fini dell'art. 445 comma 2 c.p.p. rilevi la irrevocabilità della seconda sentenza entro il quinquennio e non la sola commissione del reato
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 445 comma 2 c.p.p. si riferisca alla commissione del secondo reato nel termine (cinque anni per i delitti) e non alla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta. Tuttavia l'effetto ostativo si verifica solo se la commissione è stata poi accertata con sentenza irrevocabile; resta però irrilevante che l'irrevocabilità sia sopravvenuta oltre il quinquennio se la commissione è avvenuta entro il quinquennio. Nel caso specifico la commissione del reato è avvenuta nel 2016 (entro il quinquennio) e pertanto il rigetto è corretto. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 445, comma 2, codice di procedura penale
La norma impedisce la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di patteggiamento se, entro il termine previsto (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni) il condannato commette un nuovo reato. Il termine si riferisce alla commissione del reato e non alla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta, sebbene l'effetto ostativo si verifichi quando la commissione sia poi accertata con sentenza irrevocabile
art. 444 codice di procedura penale
Riferimento alla sentenza di patteggiamento la cui irrevocabilità dà avvio al decorso del termine per l'estinzione
art. 27 Costituzione
Principio per cui il reato può ritenersi 'commesso' ai fini preclusivi solo quando sia stato accertato con sentenza irrevocabile: la nozione di 'commesso' richiede l'accertamento definitivo
art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per il pagamento di euro 3.000
Corte Costituzionale, sent. n. 107/1998
Affermato il principio che il reato può ritenersi accertato ai fini degli effetti solo se la condanna è divenuta irrevocabile
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1, n. 28816/2021 Di Chio; Sez. 1, n. 43792/2015 Zampini; Sez. 1, n. 17411/2019 Caon)
Conferma l'interpretazione secondo cui la commissione del delitto entro il termine quinquennale comporta il rigetto della richiesta di estinzione solo se la commissione sia stata poi accertata con decisione irrevocabile, anche se la irrevocabilità interviene oltre il quinquennio
Massime di principio
- Il termine per la valutazione dell'estinzione (5 anni per i delitti, 2 per le contravvenzioni) decorre dalla irrevocabilità della sentenza di patteggiamento; ciò che rileva in primo luogo è la data di commissione di un eventuale secondo reato
- La commissione di un secondo reato entro il termine ostacola la dichiarazione di estinzione, ma tale effetto si realizza concretamente solo se la commissione è poi accertata con sentenza irrevocabile; è pertanto possibile che il vizio si manifesti anche se la sentenza di condanna diventa definitiva dopo il termine
- Ai fini pratici, chi chiede l'estinzione deve verificare non solo l'assenza di condanne irrevocabili anteriori, ma anche se vi siano fatti commessi nel periodo di riferimento che potrebbero essere in seguito accertati con sentenza irrevocabile
- Se al momento dell'istanza la condanna per il secondo reato non è ancora irrevocabile, il giudice può comunque dichiarare l'estinzione, ma tale dichiarazione è suscettibile di essere meno solida se successivamente interviene una sentenza irrevocabile che accerta un reato commesso entro il termine
- In fase difensiva, per ottenere l'estinzione conviene dimostrare l'assenza di fatti nuovi commessi nel periodo rilevante o l'insussistenza dell'accertamento irrevocabile di tali fatti; diversamente, occorre considerare il rischio di futura revoca o di impugnazione
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